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Data: 23/01/2024 06:00:00 - Autore: Redazione
La Cassazione mette la parola fine sulla questione controversa, se la condotta tenuta nel corso di una pubblica manifestazione consistente nella risposta alla "chiamata del presente" e nel c.d. "saluto romano", rituale evocativo della gestualità propria del disciolto partito fascista, sia sussumibile nella fattispecie incriminatrice di cui all'art. 2 del decreto-legge 26 aprile 1983, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 1993, n. 205 ovvero in quella prevista dall'art. 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645. Se i due reati possano concorrere oppure le relative norme incriminatrici siano in rapporto di concorso apparente.
Le Sezioni Unite penali della Cassazione (con l'informazione provvisoria n. 1/2024 sotto allegata) chiariscono definitivamente che "la condotta tenuta nel corso di una pubblica manifestazione consistente nella risposta alla 'chiamata del presente' e nel c.d. 'saluto romano', rituali entrambi evocativi della gestualità propria del disciolto partito fascista, integra il delitto previsto dall'art. 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, ove, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, sia idonea ad integrare il concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista, vietata dalla XII disposizione transitoria e finale della Costituzione".
Inoltre, aggiungo le SS.UU., che "a determinate condizioni può configurarsi anche il delitto previsto dall'art. 2 del decreto-legge 26 aprile 1983, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 1993, n. 205 che vieta il compimento di manifestazioni esteriori proprie o usuali di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi".
Tra i due delitti, infine, non sussiste rapporto di specialità. Possono concorrere sia materialmente che formalmente in presenza dei presupposti di legge.
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