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Data: 20/06/2024 08:00:00 - Autore: Silvia Pascucci
DDL Autonomie regionali differenziate: le finalit�[Torna su]
Il disegno di legge Calderoli sull'autonomia differenziata, approvato in via definitiva dalla Camera il 19 giugno 2024, si propone, nel rispetto dei principi di unit� giuridica ed economica, indivisibilit� e autonomia e in attuazione del principio di decentramento amministrativo, di semplificare le procedure ed accelerare i procedimenti, nonch� di distribuire le competenze regionali conformemente ai princ�pi di sussidiariet�, differenziazione e adeguatezza. In tal senso, il DDL definisce i principi generali per l'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, comma 3, della Costituzione. L'art. 1 prosegue affermando che, il raggiungimento delle finalit� sopra descritte � consentito a condizione che venga rispettata la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera m) Cost. Procedimento di approvazione delle intese fra Stato e Regione[Torna su]
L'articolo 2 disciplina il procedimento di approvazione delle intese tra Stato e Regione. � in particolare previsto che le Regioni, sentiti gli enti locali e secondo le modalit� e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, possano deliberare la richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Tale richiesta � poi trasmessa al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al quale compete l'avvio del negoziato con la Regione interessata ai fini dell'approvazione dell'intesa. La norma prosegue stabilendo che il Presidente del Consiglio dei ministri pu�, al fine di tutelare l'unit� giuridica o economica, limitare l'oggetto del negoziato ad alcune materie o ambiti di materie per i quali � stata formulata la richiesta della Regione. Spetter� poi al Consiglio dei ministri approvare lo schema di intesa negoziato tra Stato e Regione, su cui dovr� poi esprimere il proprio parere la Conferenza unificata. Dopo che il parere � stato reso, lo schema di intesa preliminare � trasmesso alle Camere per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari. Livelli essenziali delle prestazioni[Torna su]
L'art. 3 si occupa di disciplinare l'iter per la determinazione dei LEP, prevedendo, in particolare, che i livelli essenziali delle prestazioni, concernenti i diritti civili e sociali, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e i relativi costi e fabbisogni standard, sono determinati con uno o pi� decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Ciascuno schema di decreto � poi trasmesso alle Camere per il proprio parere, a seguito del quale il Presidente del CDM adotta il decreto. Risorse per l'esercizio delle funzioni regionali[Torna su]
L'art. 5 si occupa di individuare le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l'esercizio da parte delle Regioni delle ulteriori forme di autonomia, stabilendo che esse sono determinate da una Commissione paritetica Stato-Regione, di cui fanno parte, per lo Stato, un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze e un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni competenti e, per la Regione, i corrispondenti rappresentanti regionali. Funzioni amministrative agli enti locali[Torna su]
L'art. 6 stabilisce che le funzioni amministrative trasferite alla Regione in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, cost. possono essere attribuite, nel rispetto del principio di leale collaborazione, a Comuni, Province e Citt� metropolitane dalla medesima Regione, in conformit� all'articolo 118 della Costituzione, contestualmente alle relative risorse umane, strumentali e finanziarie. Durata delle intese e successione di leggi nel tempo[Torna su]
Il DDL prevede che l'intesa di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione debba indicare la propria durata, comunque non superiore a dieci anni. Inoltre, con le medesime modalit� di cui all'art., 2 � previsto che l'intesa possa essere modificata. Allo scadere della sua durata, l'intesa si intende rinnovata per un uguale periodo, salvo diversa volont� dello Stato o della Regione. Per quanto riguarda il monitoraggio, il testo normativo stabilisce che la Commissione paritetica provveda annualmente alla valutazione degli oneri finanziari derivanti, per ciascuna Regione interessata, dall'esercizio delle funzioni e dall'erogazione dei servizi connessi alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, in coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e, comunque, garantendo l'equilibrio di bilancio. Sempre la Commissione paritetica provvede annualmente alla ricognizione dell'allineamento tra i fabbisogni di spesa gi� definiti e l'andamento del gettito dei tributi compartecipati per il finanziamento delle medesime funzioni. In caso di scostamento, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta, secondo l'iter indicato dalla norma, adotta le dovute variazioni delle aliquote definite nelle intese garantendo comunque l'equilibrio di bilancio. Risorse finanziarie[Torna su]
L'art. 9 impone che, dall'applicazione del DDL e di ciascuna intesa, non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. � inoltre stabilito che le intese non possano in ogni caso pregiudicare l'entit� e la proporzionalit� delle risorse da destinare a ciascuna delle altre Regioni. � comunque garantita la perequazione per i territori con minore capacit� fiscale per abitante. Misure perequative, di promozione e solidariet�[Torna su]
Il DDL si occupa anche di introdurre misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione, della solidariet� sociale per i territori regionali che non concludono le intese. In relazione a tali territori, lo Stato, in attuazione dell'articolo 119, commi terzo e quinto cost., promuove l'esercizio effettivo dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti (da Stato, regioni e amministrazioni locali) nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni. |
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