Data: 26/01/2024 08:00:00 - Autore: Francesco Paolo Mastrovito

Annullamento delibera condominiale

Con sentenza del 18.12.2023 (sotto allegata), il Tribunale di Busto Arsizio ha annullato una delibera assembleare impugnata da un Condomino assistito dallo studio legale dello scrivente avvocato con ricorso ex art. 1137 c.c., poiché assunta in violazione in particolare dell'art. 12 del Regolamento condominiale, motivo ritenuto assorbente di una serie di ragioni proposta a base del ricorso.
In particolare, poi, il Tribunale ha disatteso l'eccezione di inammissibilita' e/o tardivita' con la quale il Condominio resistente sosteneva che uno dei motivi di impugnazione (precisamente quello relativo al limite massimo di deleghe consentito dal Regolamento condominiale) non era stato oggetto di domanda di mediazione, ribadendo, di contro, che "fra le domande proposte in mediazione e nell'atto introduttivo del giudizio …non deve esserci perfetta identita'".
Per completezza, nella mediazione tuttavia veniva comunque richiamato l'istituto della delega, sollevando la problematica delle deleghe rilasciate a condomini appartenenti a palazzine diverse.
Il Tribunale, con l'occasione, ha precisato che gli elementi necessari che devono essere indicati tanto nella domanda di mediazione quanto nel ricorso giudiziale sono i seguenti: 1) la delibera che si intende impugnare; 2) la enunciazione del provvedimento (nullita' o annullabilita') che si intende richiedere al giudice; 3) la sintetica indicazione dei motivi di impugnazione, "…dovendosi ritenere tollerabile un margine di scostamento fra l'oggetto della citazione/ricorso e quello dell'istanza di mediazione".
Il Tribunale di Busto Arsizio ha confermato, pertanto, un orientamento giurisprudenziale consolidato che ritiene non soddisfatta la condizione di procedibilita' laddove tra la domanda di mediazione e il contenuto della domanda giudiziale "…sia ravvisabile una difformita' rilevante fra l'oggetto ed il titolo indicati in mediazione e quelli dell'atto introduttivo del giudizio …".
Ipotesi, questa, che si verifica nel caso in cui la domanda giudiziale ha un petitum piu' ampio e si fonda su fatti costitutivi ulteriori, rispetto a quelli indicati in mediazione atteso che la simmetria va riferita al "nucleo' della controversia e non alle domande accessorie (cfr. Corte App. Bologna n. 2856/2017; Corte Cassazione n. 29333/2019).

Limite al numero di deleghe

Nel merito, relativamente alla questione del numero massimo di deleghe da poter conferire ad ogni condomino, sulla scorta del combinato disposto degli artt. 67 e 72 disp. att. c.c., il Tribunale, ritenendo che la ratio delle norme sia quello di limitare il potere dei condomini di concentrare su pochi partecipanti un elevato numero di deleghe al fine di tutelare e garantire la collegialita' dell'organismo e la effettivita' del dibattito, ha ribadito quanto segue: "In sostanza se, allorquando il numero delle deleghe poteva essere illimitato, la clausola del regolamento introduttiva di una limitazione a tale numero era ritenuta compatibile con la normativa codicistica, a maggior ragione questa compatibilita' e' da ribadire oggi che un limite massimo e' stato normativamente previsto proprio in funzione delle ragioni che avevano indotto i giudici di legittimita' ad affermare il principio poc'anzi riportato" (cfr. Tribunale Roma sent. n. 6/2023).

Di conseguenza, accertata la violazione dell'articolo 12 del Regolamento condominiale che prevedeva un numero massimo di deleghe da conferire ad ogni singolo condomino, ritenuta preminenti la tutela del principio introdotto dal legislatore volto a garantire "l'effettivita' del dibattito e della collegialita' delle assemblee, nell'interesse comune dei partecipanti alla comunione singolarmente e nel loro complesso considerati" (cfr. Cass. Civile sent. n. 5315/1998), il Tribunale ha annullato la delibera assembleare impugnata dal condomino condannando il Condominio resistente alla refusione delle spese legali, nonche' al "versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio" per non avere il Condominio aderito illo tempore alla domanda di mediazione.

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Avv. Francesco Paolo MASTROVITO

Avv. Tiziana DI GABRIELE

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