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Data: 03/02/2024 06:00:00 - Autore: Marco Sicolo
Il potere di direzione dell'udienza[Torna su]
La Riforma Cartabia ha recepito, all'interno della disciplina del processo civile, alcune norme che erano state introdotte in via transitoria nel periodo emergenziale, rendendole ora permanenti nell'impianto del codice di procedura. Ci riferiamo, in particolare, a quelle norme che consentono – e a volte impongono, come vedremo – al giudice di disporre la trattazione dell'udienza secondo modalità alternative a quella tradizionale, che prevede la presenza delle parti in un'aula del tribunale. Gli articoli in esame sono l'art. 127 c.p.c., che individua il potere di direzione dell'udienza in capo al giudice, e i nuovi artt. 127-bis e 127-ter, che disciplinano dette modalità alternative di svolgimento dell'udienza, mediante collegamenti audiovisivi a distanza (videoconferenza) o attraverso il deposito di note scritte. Lo svolgimento dell'udienza in base all'art. 127 c.p.c.[Torna su]
Il primo comma dell'art. 127 c.p.c. sancisce il potere di direzione dell'udienza da parte del giudice (o del presidente del collegio). Si tratta, con tutta evidenza, di una esplicazione del più generale potere di direzione dell'intero procedimento previsto dall'art. 175. Con il secondo comma vengono specificate le modalità con cui tale potere si può esplicare. In particolare, viene evidenziata la facoltà del giudice di "fare o prescrivere quanto occorre affinché la trattazione delle cause avvenga in modo ordinato e proficuo". Il giudice, inoltre, regola la discussione e individua i punti sui quali la stessa deve svolgersi, dichiarandola chiusa quando ritenga di aver assunto sufficienti informazioni per poter decidere. Le modalità alternative di svolgimento dell'udienza con la Riforma Cartabia[Torna su]
La Riforma Cartabia è intervenuta sul testo dell'art. 127 c.p.c. introducendo il terzo comma, che funge da raccordo con i due successivi articoli, e prevedendo che il giudice, nell'esercizio del suo potere di direzione del procedimento, possa disporre che una successiva udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte. Vengono in tal modo individuate due distinte modalità alternative allo svolgimento dell'udienza in presenza, ognuna delle quali deve rispondere ad un'articolata disciplina, che andiamo subito ad esaminare. L'udienza con collegamenti audiovisivi ex art. 127-bis c.p.c.[Torna su]
L'udienza svolta mediante l'utilizzo di collegamenti audiovisivi si traduce, in buona sostanza, in una videoconferenza a distanza tra il giudice e gli altri soggetti che debbano parteciparvi (in primis, i difensori delle parti). Tale previsione deve il suo ingresso in pianta stabile nel codice di procedura alla positiva esperienza che tale modalità ha garantito nel periodo transitorio di emergenza sanitaria. L'udienza da remoto può essere disposta dal giudice soltanto quando non sia richiesta, per il suo corretto svolgimento, la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice (ad esempio, il consulente tecnico d'ufficio). Quanto ai soggetti diversi la cui presenza imporrebbe lo svolgimento tradizionale dell'udienza, si pensi principalmente a dei testimoni da escutere. La disciplina prevista dall'art. 127-bis c.p.c. impone un rigoroso rispetto dei termini. Nello specifico, il provvedimento con cui il giudice dispone l'utilizzo di tale modalità di svolgimento dell'udienza deve essere comunicato alle parti almeno quindici giorni prima dell'udienza e ciascuna di esse ha facoltà di chiedere, entro cinque giorni dalla comunicazione, che l'udienza si svolga in presenza. Il giudice decide su tale richiesta tenendo conto dell'utilità e dell'importanza della presenza delle parti in relazione agli adempimenti da svolgersi e provvedendo con decreto non impugnabile nei cinque giorni successivi. Con tale provvedimento, ove lo ritenga opportuno, il giudice può anche disporre che l'udienza si svolga in modalità mista, con la presenza delle sole parti che ne hanno fatto richiesta e con il contestuale collegamento da remoto delle altre parti (in tal caso, queste ultime possono comunque scegliere di partecipare in presenza). Tutti i termini sopra esaminati possono essere abbreviati per ragioni di urgenza. Le modalità di dettaglio di svolgimento dell'udienza da remoto sono individuate dall'art. 196-duodecies disp. att. c.p.c., che, tra le altre cose, chiarisce che il luogo dal quale si collega il giudice è considerato aula d'udienza a tutti gli effetti. Il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c.[Torna su]
Infine, l'art. 127-ter c.p.c., anch'esso introdotto con la Riforma Cartabia e in vigore dal 1° gennaio 2023, si occupa del deposito di note scritte disposto dal giudice in sostituzione dell'udienza. Anche tale modalità, ormai diffusa, rinviene dall'esperienza del periodo emergenziale. A norma del primo comma del citato articolo, tali note scritte devono contenere solo le istanze e le conclusioni delle parti. Analogamente a quanto previsto per l'udienza da remoto, anche questa modalità di svolgimento dell'udienza può essere disposta solo nel caso non sia necessaria la presenza in udienza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. La principale particolarità della disciplina di questa modalità è rappresentata dal fatto che essa deve essere disposta dal giudice, ricorrendone le suddette condizioni, se ne fanno richiesta tutte le parti costituite. Le note vanno depositate entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento. La disciplina dei termini in caso di eventuale opposizione alla scelta del giudice è analoga a quanto più sopra esaminato con riferimento all'udienza a distanza. Depositate le note, il giudice implicitamente si riserva e poi provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle stesse. Il mancato deposito delle note comporta l'assegnazione di un nuovo termine (o la fissazione di un'udienza) e, se reiterato, porta alla cancellazione della causa e all'estinzione del processo. |
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