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Data: 25/02/2024 08:00:00 - Autore: Silvia Pascucci
Ddl beneficenza: di cosa si occupa[Torna su]
Lo schema di disegno di legge, recante "disposizioni in materia di destinazione a scopo di beneficenza di proventi derivanti dalla vendita di prodotti" (sotto allegato), approvato dall'esecutivo all'indomani del caso mediatico che ha interessato la nota influencer Chiara Ferragni, mira a disciplinare "la pubblicità e le relative pratiche commerciali, poste in essere da parte di produttori e professionisti in relazione alla promozione, alla vendita o alla fornitura ai consumatori di prodotti, i cui proventi siano in parte destinati a scopi di beneficenza".
Quali sono le informazioni che devono essere date ai consumatori[Torna su]
L'art. 2 del ddl si occupa di indicare le informazioni che devono essere rese dai produttori e dai professionisti che immettono nel mercato prodotti destinati alla beneficenza, affinché i consumatori interessati ai relativi prodotti possano compiere un acquisto consapevole.
A tal proposito, la norma prevede che i consumatori hanno diritto di ricevere un'adeguata informazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 (recante "Diritti dei consumatori"), e dell'articolo 6, comma 1 (recante "Contenuto minino delle informazioni"), del codice del consumo, circa "la destinazione in beneficenza di una parte dei proventi della vendita di un prodotto". In adempimento a quanto sopra, prosegue il ddl, i produttori e i professionisti devono riportare sulle confezioni dei prodotti, i cui proventi sono destinati in parte a scopi di beneficenza, le seguenti informazioni: "a) il soggetto destinatario dei proventi della beneficenza; b) le finalità a cui sono destinati i proventi della beneficenza; c) l'importo complessivo destinato alla beneficenza, se predeterminato; ovvero, nel caso in cui non lo sia, la quota percentuale del prezzo di vendita o l'importo destinati alla beneficenza per ogni unità di prodotto."
Il comma 3 dell'art. 2, precisa inoltre che le suddette informazioni devono essere rese "anche nell'ambito delle pratiche commerciali e in particolare nelle comunicazioni commerciali, compresa la pubblicità del prodotto. Il medesimo obbligo è previsto per i soggetti che svolgono attività di pubblicità del prodotto".
Le comunicazioni all'Antitrust[Torna su]
L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, considerate le competenze e le funzioni alla stessa attribuite, svolge un ruolo centrale sulla vigilanza delle attività volte alla "commercializzazione" di prodotti per finalità benefiche, nonché nella repressione di quelle condotte e pratiche che violino la concorrenza e la trasparenza a scapito dei consumatori. In tale ottica, l'art. 3 impone ai produttori e professionisti, prima di "porre in vendita i prodotti di cui all'articolo 1, comma 1", di comunicare all'Autorità le informazioni che verranno riportate sulle confezioni dei prodotti (sopra elencate), nonché il termine entro cui sarà effettuato il versamento dell'importo destinato alla beneficenza. Inoltre, prosegue la norma, decorsi tre mesi dal suddetto termine, il produttore o il professionista è tenuto a comunicare all'Antitrust il versamento dell'importo destinato alla beneficenza.
I controlli e le sanzioni dell'Antitrust[Torna su]
L'art. 4 del ddl si occupa di disciplinare i controlli e le sanzioni che l'Autorità è legittimata a porre in essere. La norma, in particolare, prevede che l'Antitrust è competente a irrogare le sanzioni per le violazioni degli obblighi stabiliti dal ddl; a tal proposito, l'Autorità può applicare una sanzione, da 5.000 a 50.000 euro, a carico di coloro che violino le disposizioni previste di cui agli artt. 2 e 3 del ddl.
L'Antitrust pubblica sul proprio sito, sul sito del produttore o del professionista destinatario della sanzione, su uno o più quotidiani istituzionale, i provvedimenti sanzionatori adottati. L'Autorità può altresì attivare "ogni altro mezzo ritenuto opportuno in relazione all'esigenza di informare compiutamente i consumatori a cura e spese del produttore o del professionista". L'inottemperanza agli obblighi di pubblicità dei provvedimenti sanzionatori adottati, comporta l'applicazione da parte dell'Autorità, di sanzione amministrativa da 5.000 euro a 50.000 euro a carico del trasgressore.
L'art. 4 stabilisce infine che la "misura delle sanzioni è determinata, in ogni singolo caso, facendo riferimento al prezzo di listino di ciascun prodotto e al numero delle unità poste in vendita. Nei casi di maggiore gravità la sanzione è aumentata fino a due terzi. Nei casi di minore gravità la sanzione è diminuita fino a due terzi. In caso di reiterazione della violazione è disposta la sospensione dell'attività per un periodo da un mese a un anno".
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