Data: 08/02/2024 07:00:00 - Autore: Matteo Santini

L'articolo 473 bis n. 49 c.p.c, prevede la possibilità di depositare la domanda di divorzio contestualmente alla richiesta di separazione. Il Tribunale di Milano, con una sentenza del 5 maggio 2023, n. 3542, ha ritenuto il cumulo di domande applicabile anche al caso di domande di separazione consensuale e divorzio congiunto, dando alla nuova norma un'interpretazione estensiva (di diversa opinione il Tribunale di Firenze, che con sentenza del 15 maggio 2023, n. 4458, ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità di un ricorso contestuale di separazione consensuale e divorzio congiunto nel decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi, evidenziando che nel caso di specie era applicabile l'art. 473-bis.51 c.p.c. e non il n. 49, ed ha successivamente omologato la separazione consensuale alle condizioni di cui al ricorso, dichiarando improponibile la domanda di divorzio).
Tra la data della separazione e quella del divorzio devono trascorrere sei mesi o 12 mesi, a seconda del tipo di procedimento.

Le domande sono procedibili "decorso il termine e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione".

I coniugi possono presentare una domanda congiunta oppure ricorrere singolarmente. In questo caso, se il ricorrente ha agito per richiedere solo la separazione, il resistente avrà facoltà, nella comparsa di risposta, di richiedere anche la pronuncia di divorzio.

Il procedimento è più celere e non è più prevista l'udienza presidenziale, che obbligava i coniugi a presentare una memoria successiva davanti al giudice istruttore.

Certamente, la criticità più evidente sotto il profilo operativo è la necessità di depositare tutta la documentazione richiesta dalla legge con il primo atto (sia in ambito economico patrimoniale, sia per ciò che concerne l'affidamento dei figli).

Nel giudizio di separazione personale la norma richiede alle parti di depositare e dichiarare quali siano i beni di loro proprietà, quali i conti correnti intestati, conti correnti di cui non risultino unici intestatari o sui quali abbiano delega di firma e le ultime tre dichiarazioni dei redditi.

Se vi sono figli minori, è necessario allegare al ricorso un piano genitoriale, che deve indicare gli impegni e le attività quotidiane dei figli riguardanti la scuola, il percorso educativo, le attività extrascolastiche, le frequentazioni abituali e le vacanze normalmente godute.

La riforma attribuisce altresì alla parte avente il diritto al mantenimento la facoltà di richiedere al Giudice di predisporre idonea garanzia, ove paventi il pericolo che l'obbligato non adempia sua sponte.

La riforma Cartabia prevede la possibilità di disporre il pagamento diretto del mantenimento dal datore di lavoro.

I provvedimenti in materia di contributo economico costituiscono titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale e il giudice può imporre una garanzia personale o reale per evitare il mancato adempimento degli obblighi di contributo economico. Il creditore può chiedere il sequestro dei beni mobili, immobili o crediti del debitore.

Dopo un periodo di inadempienza di almeno trenta giorni, il creditore può notificare il provvedimento o l'accordo di negoziazione assistita ai terzi tenuti a corrispondere somme di denaro al debitore, i quali diventano tenuti al pagamento dell'assegno.

Se il terzo non adempie, il creditore può agire con un'azione esecutiva diretta. Se il credito dell'obbligato è già stato pignorato al momento della notificazione, il giudice dell'esecuzione si occupa dell'assegnazione e della ripartizione delle somme tra gli avendo diritto al contributo e gli altri creditori.

La legge di riforma Cartabia in materia di separazione e divorzio giudiziale prevede che il giudice, in caso di gravi inadempienze di uno dei genitori o di atti che arrechino pregiudizio al minore, può modificare i provvedimenti in vigore e sanzionare il genitore inadempiente.

Le sanzioni includono l'ammonimento, il pagamento di una somma di denaro, una sanzione amministrativa pecuniaria e il risarcimento dei danni a favore dell'altro genitore o del minore. Tali provvedimenti possono essere impugnati nei modi ordinari.

Si tratta di una previsione che consente a tutti gli effetti l'ingresso dei "danni punitivi" nel nostro ordinamento (strumento già peraltro presente ma applicabile marginalmente anche prima della riforma Cartabia in virtù dell'ormai abrogato articolo 709-ter c.p.c. e dell'articolo 614-bis c.p.c. tuttora in vigore e la cui portata applicativa è stata espressamente ampliata dalla riforma).


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