Data: 11/02/2024 06:00:00 - Autore: Redazione


Il Giudice di Pace del Tribunale di Alessandria si è ritrovato a dover affrontare la vicenda di un automobilista e dei 13 verbali elevati nel periodo tra l'aprile e l'agosto del 2021 per la violazione, in alcuni, dell'art. 142 comma 7 e per gli altri dell'art. 142 comma 8 del Codice della Strada: aveva superato i limiti di velocità che su quel tratto sono di 90km/h.

Sono diverse, però, le irregolarità riscontrate da parte della Globoconsumatori ODV che ha rappresentato l'automobilista nel procedimento. Innanzitutto l'irregolarità e l'inderminabilità della notifica. Vizi di forma poiché mancava il luogo esatto delle violazioni. Così come mancava il decreto di omologazione dell'apparecchio utilizzato per la rilevazione (in questo caso quello utilizzato è il sistema «Celeritas Evo») e l'assenza della taratura da parte di un ente accreditato. L'irregolarità riguarda anche la segnaletica di preavviso del controllo e la presunta incompetenza della Provincia di Alessandria in quanto la SP10 VAR è di competenza di Anas.

Il Giudice di Pace, nella sentenza n. 65/2023 (sotto allegata), rileva innanzitutto che, i verbali sono stati notificati al ricorrente il 15/07/2022: il ricorso è stato spedito tramite posta il 14/10/2022, ovvero il sessantesimo giorno e dunque deve considerarsi tempestivo. La Provincia di Alessandria tra i punti per chiedere il rigetto del ricorso aveva inserito proprio la questione della tardività del ricorso stesso. Dunque è fondato e va accolto.

Tutti i verbali sono stati poi notificati oltre il termine dei 360 giorni dall'accertamento. Questo è infatti il termine entro il quale vanno notificati qualora la persona è residente all'estero.

Ancora. Gli atti che sono stati impugnati dalla Globoconsumatori ODV non recano il decreto di omologazione e anche se le apparecchiature possono solo essere approvate, la Provincia di Alessandria non ha prodotto entrambe.

Per quanto riguarda la taratura, il giudice si rifà alla pronuncia della Corte Costituzionale che ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale del d.lgs 30 aprile 1992 n.285 art.45 comma 6 nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura». Dunque l'onere di provare che l'apparecchio è stato sottoposto alle verifiche di funzionalità e taratura spetta alla pubblica amministrazione.

Nella sentenza si legge inoltre come gli accertamenti delle violazione di gran parte dei verbali non possono essere considerati eseguiti. Questo perché la verifica di funzionalità, così come sostenuto dalla Provincia, non può avere alcun valore giuridico relativamente alle infrazioni rilevate sul tratto interessato.

Infine, il giudice pone l'attenzione sul fatto che l'infrazione deve essere contestata alla parte nel breve periodo di tempo. In questo caso, i verbali sono stati notificati al ricorrente a distanza di molto tempo dagli accertamenti delle presunte infrazioni contestate, pertanto non può considerarsi tutelato il suo diritto di difesa.

Si ringrazia la Globoconsumatori ODV per l'invio del provvedimento


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