Data: 10/03/2024 08:00:00 - Autore: Marco Sicolo

Rimessione della causa al giudice competente

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La Riforma Cartabia ha modificato le norme che regolano i rapporti tra collegio e giudice monocratico in caso di errore da parte del giudice istruttore nell'individuazione dell'organo competente a giudicare, al momento della rimessione della causa in decisione.

La nuova disciplina mira principalmente a ridurre i tempi di durata del processo e si caratterizza per lo snellimento della procedura di rimessione della causa al giudice competente, che può completarsi con una semplice ordinanza, senza fissazione di ulteriori udienze.

L'esigenza di prevedere una nuova disciplina in tema di rimessione della causa origina, peraltro, dal fatto che la Riforma ha completamente modificato la disciplina della fase decisoria, prevedendo tre diversi modelli di trattazione della causa, che si configurano in modo diverso a seconda che la decisione spetti al giudice istruttore in funzione di giudice monocratico (artt. 281-quinquies e 281-sexies) o al collegio (artt. 275 e 275-bis).

Oltre alla modifica del testo degli artt. 281-septies e 281-octies, la citata Riforma ha anche aggiunto un secondo comma all'art. 281-novies, che si occupa della connessione tra cause di competenza collegiale e cause di competenza monocratica.

Art. 281-septies: rimessione al giudice monocratico

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In base al nuovo testo dell'art. 281-septies, quando il collegio rileva che, per errore, il giudice istruttore lo abbia investito della decisione di una causa da decidersi in composizione monocratica, rimette a sua volta la causa davanti al giudice istruttore, pronunciando ordinanza non impugnabile dalle parti.

A questo punto, non è prevista la fissazione di alcuna udienza, né l'assegnazione alle parti di termini per il deposito di nuove precisazioni delle conclusioni (che risulteranno già depositate prima della pronuncia del collegio).

Il giudice istruttore, quindi, si limiterà a decidere la causa, depositando la sentenza entro trenta giorni successivi all'ordinanza collegiale.

Art. 281-octies: rimessione al collegio

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Viceversa, l'art. 281-octies disciplina il caso opposto: quando il giudice istruttore si renda conto di aver erroneamente trattenuto la causa davanti a sé, in funzione di giudice monocratico, rimette la causa al collegio per la decisione con ordinanza comunicata alle parti.

Diversamente da quanto visto per l'ipotesi precedente, in questo caso ciascuna parte (art. 281-octies, secondo comma) può chiedere, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza monocratica, la fissazione dell'udienza di discussione davanti al collegio.

In tal caso, si procede come da art. 275-bis (trattazione orale davanti al collegio: per approfondimenti vi rimandiamo alla nostra guida sul tema).

Rapporti tra collegio e giudice monocratico: connessione ex art. 281-nonies

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Infine, come anticipato, l'art. 281-nonies disciplina l'ipotesi di connessione tra cause che devono essere decise dal tribunale in composizione collegiale e cause che devono essere decise dal tribunale in composizione monocratica.

In tal caso, il giudice istruttore ne ordina la riunione e rimette le parti davanti al collegio all'esito dell'istruttoria o quando ritenga superflua l'assunzione di mezzi di prova, assegnando alle stesse i termini ex art. 189 c.p.c. per il deposito di note di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica.

Il legislatore ha scelto, in questo caso, di favorire l'applicazione della disciplina per la trattazione e decisione collegiale, prevedendo che alle cause riunite si applica il rito previsto per la causa in cui il tribunale giudica in composizione collegiale (ferme restando ferme le decadenze e le preclusioni già maturate in ciascun procedimento) e che il collegio si pronunci su tutte le domande.


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