Data: 28/02/2024 06:00:00 - Autore: Pier Sergio Lucisano


Il Giudice di Pace di Paola, con la sentenza n. 487/2023 (sotto allegata), non smentisce l'orientamento giurisprudenziale oramai consolidato sulle multe elevate con autovelox, accogliendo il ricorso di un signore, assistito dallo scrivente, contro il verbale con cui gli veniva contestata la violazione di cui all'art. 142, comma 8, del Codice della Strada.

Nella parte motiva, il Giudice di Pace ricorda che omologazione ed approvazione sono due operazioni di controllo completamente diverse per le finalità che perseguono; l'omologazione deve verificare il rispetto di prescrizioni stabilite dal regolamento di attuazione del CdS, mentre l'approvazione non ha riferimenti normativi o caratteristiche specifiche a cui fare riferimento. Non rileva, a tal fine, il parere ministeriale che le definisce come operazioni equivalenti. Infatti, l' anzidetto parere non è annoverato tra le fonti del diritto e non ha valenza normativa né facoltà di derogare o abrogare leggi dello Stato, quale, appunto, il CdS.

Ulteriormente, il giudice adito precisa che non può ritenersi sufficiente la specificazione, eventualmente contenuta nel verbale, che il tratto stradale interessato rientri tra quelli in cui la mancata contestazione immediata risulta autorizzata dal Prefetto, ma, al fine di attestare la validità della multa, è necessario fornire la dimostrazione delle caratteristiche del tratto stradale ovvero se trattasi di strada urbana a scorrimento veloce, con carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico.

Infine, nella richiamata sentenza l'organo giudicante rammenta la necessità di istallare idonea e preventiva segnalazione del dispositivo di rilevamento della velocità.

Poiché, nel caso di specie, i rilevamenti dell'infrazione sono stati eseguiti senza rispettare le indicazioni di cui sopra, il Giudice ha, opportunamente, ritenuto di dover accogliere l'opposizione.

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