Data: 10/03/2024 07:30:00 - Autore: Giuseppe Falcone

La nomina di un CTU in procedimento di affidamento di minore

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In una controversia in materia di affidamento di figlio minore nato fuori dal matrimonio, il Tribunale collegiale di Firenze nominava CTU, tesa ad esaminare la capacità genitoriale delle parti e la loro relazione con il minore e a proporre il migliore regime di frequentazione del minore da parte dei genitori.

La madre aveva chiesto in suo favore l'affido "super" esclusivo del figlio, mentre il padre aveva proposto domanda riconvenzionale per ampliare il suo diritto di visita.

Il Collegio riteneva necessario verificare l'esistenza di ragioni ostative all'affidamento condiviso del minore, la situazione psico-fisica del minore, nonché la migliore regolamentazione del diritto di visita del padre.

Partecipazione alle operazioni peritali di due CTP

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Alle operazioni peritali partecipavano due consulenti di parte istante (due psicologi).

Ai sensi degli artt. 87 e 201 c.p.c. e dell'art. 91 disp. att. c.p.c., la parte può nominare un solo consulente tecnico; è consentita la nomina di più consulenti di parte solo quando sia stato designato un collegio di consulenti tecnici d'ufficio (cfr. Trib. Genova, 14-04-2017; Trib. Verbania, 17 febbraio 2010).

Parte attrice, però, aveva nominato due propri consulenti.

Lo scrivente, quale difensore e procuratore del padre, si opponeva fermamente, comunicando al CTU che, in assenza della nomina di un collegio peritale, poteva essere nominato un solo consulente di parte.

Il CTU, cionostante, consentiva la presenza di entrambi i CTP, affermando, sic et simpliciter, di essere autorizzato dal Tribunale.

Il legale del padre, allora, proponeva istanza al Tribunale, che disponeva la reductio ad unum dei consulenti di parte (il Collegio, infatti, considerava non valida la seconda nomina effettuata in aggiunta al primo CTP).

Mancata risposta alle osservazioni alla bozza di CTU

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In sede di trasmissione alle parti della bozza di relazione peritale, il CTU, inspiegabilmente, affermava che i contenuti della bozza erano rimasti invariati nella versione definitiva, precisando che sarebbero stati corretti solamente eventuali errori grammaticali (sic!), con ciò facendo implicitamente intendere che eventuali osservazioni non sarebbero state tenute in considerazione.

Il legale del padre presentava dettagliate e puntuali osservazioni, evidenzianti l'assenza di fondamento scientifico delle tesi del CTU.

Al momento del deposito della CTU definitiva, il consulente non argomentava minimamente sulle dette osservazioni, tenendo fede a quanto già comunicato alle parti al momento della trasmissione della bozza, ovvero che i contenuti sarebbero rimasti invariati (sic!).

Il CTU, addirittura, non allegava alla relazione peritale le citate osservazioni.

I profili di responsabilità disciplinare del CTU

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Lo scrivente chiedeva pertanto al Tribunale di Firenze l'invio degli atti all'organo competente per la valutazione dei profili di responsabilità disciplinare del CTU.

Il difensore, oltre alle succitate anomalie, avanzava dubbi sulla sua imparzialità, anche considerato che il CTU era stabilmente inserito come consulente di uno studio legale di Firenze, come pubblicizzato sul sito dello studio (secondo il legale della controparte capita spesso che gli psicologi dividono gli studi e le spese con altri professionisti, fra cui avvocati!).

Le gravi responsabilità del CTU erano tali da incidere anche sul suo compenso.

Avv. Giuseppe FALCONE


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