Data: 07/03/2024 09:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Servitù di passaggio coattiva

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Qualora il proprietario di un fondo non possa accedere alla via pubblica, l'azione per la costituzione di una servitù coattiva di passaggio deve essere esperita nei confronti di tutti i proprietari dei fondi sui quali si deve costituire tale diritto reale, compreso il Comune, ente proprietario di un parcheggio del campo sportivo. Se questo non accade il diritto fatto valere è inesistente e la domanda di costituzione della servitù coattiva di passaggio deve essere respinta. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 31065/2023 (sotto allegata).

Azione per la costituzione di una servitù coattiva di passaggio

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Un soggetto cita in giudizio un vicino per chiedere la costituzione di una servitù coattiva di passaggio carrabile sul fondo di sua proprietà. Il convenuto chiede il rigetto della domanda, ma il Tribunale accoglie la domanda attorea, individua il percorso indicato dal Consulente tecnico d'ufficio per l'accesso alla via pubblica e riconosce al proprietario del fondo servente un'indennità di 150 euro.

Il convenuto appella la decisione e la Corte di Appello rileva che parte del passaggio coattivo debba avvenire sul parcheggio di un campo sportivo del Comune, appartenente alla categoria dei beni patrimoniali e come tali non deputati a soddisfare un'utilità pubblica in modo diretto e immediato, poiché destinati a un'utilità specifica.

Cassazione: diritto inesistente se il Comune non è convenuto

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L'attore ricorre in Cassazione e nel primo motivo denuncia il vizio di nullità della sentenza della Corte di Appello per avere dichiarato la "disintegrità" del contraddittorio nei confronti del Comune, soggetto carente di legittimazione. Con il secondo motivo invece deduce la violazione dell'art. 826 ultimo comma del codice civile e dell'art. 16 co. 8 del Testo Unico dell'edilizia perché la Corte di appello ha ritenuto l'area del Comune su cui avrebbe dovuto insistere la servitù come un bene facente parte del patrimonio indisponibile del Comune e non un'opera di urbanizzazione e come tale parte del patrimonio indisponibile. Errata infine l'applicazione alla servitù del passaggio coattivo del principio giurisprudenziale che richiede l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei proprietari dei fondi pretermessi.

Per la Cassazione però i motivi di ricorso sono privi di fondamento. La Corte di appello ha riformato la decisione di primo grado perché la servitù di passaggio coattivo deve interessare anche un'area di proprietà del Comune che non é stato convenuto in giudizio e questo a prescindere dalla natura disponibile o indisponibile dell'area.

La Cassazione ricorda di essersi pronunciata sul tema in altre sentenze, e di aver sancito che "l'azione di costituzione coattiva di servitù di passaggio deve essere contestualmente proposta nei confronti dei proprietari di tutti i fondi che si frappongono all'accesso alla pubblica via, realizzandosi la funzione propria del diritto riconosciuto al proprietario del fondo intercluso dall'art. 1051 c.c. solo con la costituzione del passaggio nella sua interezza, con la conseguenza che, in mancanza, la domanda va respinta perché diretta a far valere un diritto inesistente (ovvero perché inidonea ad ottenere il bene della vita, ossia l'accesso alla pubblica via), restando esclusa la possibilità di integrare il contraddittorio rispetto ai proprietari pretermessi (senza che, tuttavia, il passaggio in giudicato della sentenza di rigetto precluda la proponibilità di una nuova domanda nel contraddittorio con i proprietari di tutti i fondi intercludenti)."


Si ringrazia l'Avv. Ficarra Antonio per la segnalazione e l'invio del provvedimento

Leggi anche la guida Servitù di passaggio


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