Data: 12/03/2024 06:00:00 - Autore: Francesco Pace

La vicenda sottesa e la questione giuridica

[Torna su]

La questione centrale riguardava l'applicabilità dell'articolo 12-bis della legge n. 898 del 1970, che stabilisce il diritto del coniuge beneficiario dell'assegno divorzile a una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

La Corte di cassazione ha chiarito che il diritto a tale quota si applica alle indennità proporzionali alla durata del lavoro e all'entità della retribuzione corrisposta al lavoratore, escludendo quindi l'indennità di incentivo all'esodo. Tale indennità, infatti, non è considerata retribuzione differita, ma un beneficio concesso per la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro.

Inoltre, la Corte ha evidenziato che la percentuale del 40% dell'indennità totale spettante al coniuge beneficiario dell'assegno divorzile si riferisce agli anni in cui il rapporto di lavoro coincide con il matrimonio e che tale diritto sorge solo se l'indennità matura al momento della presentazione della domanda di divorzio o successivamente ad essa.

Contesto normativo e giurisprudenziale

[Torna su]

Il diritto di famiglia ha subito significative trasformazioni nel corso degli anni, adattandosi alle mutevoli dinamiche sociali e alle esigenze dei coniugi in fase di separazione e divorzio.

La sentenza n. 6229 del 07/03/2024 delle sezioni unite della Corte di cassazione si inserisce in questo contesto, offrendo un contributo significativo alla comprensione dei diritti economici dei coniugi divorziati.

Un aspetto cruciale di tale evoluzione riguarda, infatti, la determinazione e la composizione dell'assegno divorzile, che rappresenta un elemento di fondamentale importanza per garantire l'equilibrio economico tra i coniugi a seguito della cessazione del vincolo matrimoniale.

L'articolo 12-bis della legge n. 898 del 1970 prevede, in tal senso, la possibilità per il coniuge beneficiario dell'assegno divorzile di ricevere una quota dell'indennità di fine rapporto maturata dal coniuge obbligato al pagamento. Tale disposizione ha sollevato numerose questioni interpretative, soprattutto in relazione alla tipologia di indennità soggette a divisione e al momento in cui il diritto a tale quota si concretizza.

L'indennità di incentivo all'esodo: il punto della Cassazione

[Torna su]

Con la pronuncia (sotto allegata) le Sezioni Unite hanno stabilito che l'indennità di fine rapporto spettante al coniuge titolare dell'assegno divorzile, secondo l'articolo 12-bis della legge n. 898 del 1970, riguarda solo le indennità determinate in proporzione alla durata del rapporto di lavoro e all'entità della retribuzione corrisposta al lavoratore, escludendo quindi l'indennità di incentivo all'esodo dal novero delle indennità divisibili in quanto non assimilabile a retribuzione differita.

Le Sezioni Unite Civili, dunque, pronunciando sul contrasto di giurisprudenza hanno affermato il seguente principio: "La quota dell'indennità di fine rapporto spettante, ai sensi dell'art. 12-bis della l. n. 898 del 1970, introdotto dall'art. 16 l. n. 74 del 1987, al coniuge titolare dell'assegno divorzile e non passato a nuove nozze, concerne non tutte le erogazioni corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, ma le sole indennità, comunque denominate, che, maturando in quel momento, sono determinate in proporzione della durata del rapporto medesimo e dell'entità della retribuzione corrisposta al lavoratore; tra esse non è pertanto ricompresa l'indennità di incentivo all'esodo con cui è regolata la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro".

Implicazioni pratiche e conclusioni

[Torna su]

La decisione della Cassazione ha importanti ripercussioni pratiche per gli operatori, avvocati e magistrati, che operano nel campo del diritto di famiglia e per i coniugi coinvolti in procedimenti di divorzio.

La sentenza chiarisce che solo le indennità proporzionali alla durata del lavoro e all'entità della retribuzione sono divisibili, e che il diritto alla quota del TFR sorge solo se l'indennità matura al momento della presentazione della domanda di divorzio o successivamente.

Questo orientamento giurisprudenziale contribuisce a stabilire criteri più precisi per la determinazione dell'assegno divorzile e per la tutela dei diritti economici dei coniugi, assicurando una maggiore prevedibilità e equità nelle decisioni giudiziarie.


Avv. Francesco Pace - Avv. Ylli Pace

Per contattare gli Avv.ti Pace utilizzare i riferimenti dello Studio Legale Cataldi sede di Roma e/o inviare una e-mail al seguente indirizzo studiolegalecataldiroma@gmail.com


Tutte le notizie