Tale utilizzo, a detta dell'imputato, era inammissibile.
Rispetto a tale contestazione la Corte ha rilevato la manifesta infondatezza del motivo d'impugnazione posto che "le intercettazioni regolate dagli artt. 266 e segg. cod. proc. pen. consistono nella captazione occulta e contestuale di una comunicazione o conversazione tra due o più soggetti che agiscano con l'intenzione di escludere altri e con modalità oggettivamente idonee allo scopo".
Posto quanto sopra, la Corte ha affermato che "la registrazione fonografica di un colloquio, svoltosi tra presenti o mediante strumenti di trasmissione, ad opera di un soggetto che ne sia partecipe, o comunque sia ammesso ad assistervi, non è riconducibile, quantunque eseguita clandestinamente, alla nozione di intercettazione, ma costituisce forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l'autore può disporre legittimamente, anche a fini di prova nel processo".
La Corte ha concluso il proprio esame dichiarando inammissibile il ricorso e condannando il ricorrente alle spese processuali.