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Data: 18/03/2024 06:00:00 - Autore: Silvia PascucciIl concorso di colpa della persona offesaLa Corte d'appello di Cagliari, nell'ambito del sinistro in esame, aveva riconosciuto il concorso di colpa della persona offesa nella misura del 30% e aveva ridotto la pena inflitta all'imputato. In particolare, nella dinamica dell'incidente veniva coinvolta un'ambulanza con dispositivi di segnalazione visiva e acustica in funzione e, in un incrocio con luce semaforica rossa, l'ambulanza era andata a collidere con uno scooter con a bordo due ragazzi minorenni. A causa dell'impatto i due giovani avevano riportato delle lesioni personali gravi. Rispetto ai fatti sopra narrati, veniva ritenuto integrato un concorso di colpa tra i conducenti coinvolti nell'incidente. Nella specie, nei confronti dell'imputato era stata contestata la violazione delle norme del Codice della Strada, quali, in particolare, l'attraversamento dell'incrocio regolato da impianto semaforico con presenza di attraversamenti pedonali in tutti e quattro i rami, senza "osservare le regole di prudenza, attenzione e diligenza, ovvero senza soluzione di continuità e senza prestare attenzione a chi, come il conducente del ciclomotore, aveva già impegnato l'area di intersezione". Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato aveva proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione.
L'ambulanza deve osservare le regole di comune prudenza e diligenzaLa Corte di Cassazione, con sentenza n. 4316/2024 (sotto allegata), ha dichiarato il ricorso inammissibile condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Per quanto in particolare attiene alla ricostruzione del concorso di colpa, la Corte ha evidenziato come il Giudice del merito avesse "rilevato che l'impatto fra i due mezzi era stato determinato in misura preponderante dalla condotta negligente (dell'imputato), che, approssimandosi all'incrocio, aveva violato il dovere di osservare le regole generali di prudenza, e in misura minore anche alla condotta di guida colposa (della persona offesa), conducente del ciclomotore, il quale, aveva violato il dovere di moderare la velocità e arrestare la marcia, una volta percepita la segnalazione visiva e acustica di emergenza". Rispetto alla dinamica del sinistro, così come ricostruita nell'ambito del giudizio di merito, il Giudice di legittimità ha precisato che "L'art. 177, comma 2, CdS prevede che i conducenti dei autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di (…) autoambulanze, (…), qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza". In relazione alla sopracitata norma, la costante giurisprudenza di legittimità, ha ricordato la Corte, non esonera in ogni caso il conducente di autoambulanze dall'osservanza delle regole di comune prudenza e diligenza. In altri termini, dalla disciplina derogatoria contenuta nel Codice della Strada non può trarsi la conseguenza che il conducente delle autoambulanze sia anche autorizzato "a creare ingiustificate situazioni di rischio per altre persone o che non debba tener conto di particolari situazioni della strada o del traffico o di altre particolari circostanze adeguando ad esse la sua condotta di guida". Posto il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, la Suprema Corte ha dunque dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'imputato, confermando in questo senso gli esiti cui era giunto il Giudice di secondo grado.
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