Data: 19/03/2024 06:00:00 - Autore: Matteo Santini

L'art. 473-bis.15 c.p.c.

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Il nuovo articolo 473- bis.15 c.p.c. regolamenta i provvedimenti indifferibili nei giudizi familiari. La norma stabilisce che il giudice, nelle ipotesi di pregiudizio imminente e irreparabile emetta, inaudita altera parte, provvedimenti nell'interesse dei figli e delle parti.
Tali provvedimenti sono volti ad anticipare e ampliare il contenuto del decreto presidenziale, richiamando la disciplina sul processo cautelare prevista dall'articolo 669- sexies, 2 co., c.p.c. e possono anche essere emessi durante il prosieguo del giudizio.
Il giudice, concessi i provvedimenti indifferibili, deve fissare l'udienza per la convalida, quando ha prestato deroga al contraddittorio entro i successivi quindici giorni.

I provvedimenti possono, in tutto o in parte, anticipare i provvedimenti di merito riguardanti i figli e, nei limiti delle domande proposte, le parti.

La norma � introdotta con decorrenza dall'1.3.2023 dal D.Lgs. n. 149/2022 � prevede, infatti, che "in caso di pregiudizio imminente e irreparabile o quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione dei provvedimenti, il presidente o il giudice da lui delegato, assunte ove occorre sommarie informazioni, adotta con decreto provvisoriamente esecutivo i provvedimenti necessari nell'interesse dei figli e, nei limiti delle domande da queste proposte, delle parti. Con il medesimo decreto fissa entro i successivi quindici giorni l'udienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti adottati con il decreto, assegnando all'istante un termine perentorio per la notifica".

Nella legge delega, il comma 23 lett. f dell'art. 1, stabiliva che il Giudice dovesse "prevedere con la fissazione della data l'indicazione del termine per la notificazione del ricorso e del decreto e del termine per la costituzione della parte convenuta, con possibilit� per il giudice relatore di assumere provvedimenti d'urgenza nell'interesse delle parti e dei minori prima dell'instaurazione del contraddittorio, quando ci� potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento o in presenza di pregiudizio imminente ed irreparabile, fissando l'udienza di comparizione delle parti per la conferma, modifica o revoca di tali provvedimenti entro i successivi quindici giorni".

Tale previsione � stata collocata e riordinata nell'ambito del Libro II in cui � stato inserito il Titolo IV bis �Norme in materia di persone, minorenni e famiglia �e precisamente nel CAPO II relativo al �Procedimento� in cui troviamo l'art. 473-bis.15 �Provvedimenti indifferibili�.

Requisiti essenziali

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La formulazione letterale della norma chiaramente ammette la possibilit� che detti provvedimenti possano essere adottati anche inaudita altera parte, perch� la convocazione delle parti potrebbe pregiudicarne l'attuazione.

Si tratta di provvedimenti che, al ricorrere dei presupposti previsti dalla norma (in caso di "pregiudizio imminente e irreparabile" o "quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione"), si rendono necessari "nell'interesse dei figli e delle parti".

Requisito essenziale deve far riferimento a possibili misure a carattere anticipatorio, rispetto alle quali vi sia la necessit� di neutralizzare il rischio di un pregiudizio imminente e irreparabile connesso alla previa instaurazione del contraddittorio.

Si tratta dello stesso requisito che l'art. 700 c.p.c. prevede per la concessione dei provvedimenti d'urgenza, bench� anche per questi ultimi l'art. 669-sexies, comma 2, c.p.c. richieda che per essere autorizzati inaudita altera parte vi sia il pericolo che "la convocazione della controparte [possa] pregiudicare l'attuazione del provvedimento".

Il secondo requisito coincide perfettamente con quello previsto dall'art. 669-sexies, comma 2, c.p.c. con riguardo alla tutela cautelare ordinaria, e fa riferimento, verosimilmente, ad eventuali provvedimenti provvisori a carattere conservativo, laddove si corra il rischio che a causa dell'instaurazione del contraddittorio la controparte venga a conoscenza della misura provvisoria richiesta e modifichi lo status quo al fine di renderla concretamente inattuabile.

La norma costituisce una novit� e risponde all'esigenza, manifestatasi nella pratica applicazione, di invocare provvedimenti cautelari nel lasso di tempo tra il deposito del ricorso per la separazione, lo scioglimento del matrimonio o dell'unione civile e l'udienza presidenziale.

Il legislatore ha voluto, con l'introduzione di questa disposizione, anticipare il pi� possibile � e, dunque, anche prima dell'instaurazione del giudizio di merito - in casi di urgenza, l'adozione di quei provvedimenti (appunto, "temporanei e urgenti"), un tempo disciplinati dall'art. 708 c.p.c. e all'art. 4, comma 5�, l. n. 898/1970 e che ora trovano la loro regolamentazione nell'art. 473-bis.22 c.p.c.

Si vuole dire, in altre parole, che se l'art. 473-bis.15 fosse ritenuto applicabile soltanto in corso di causa, esso finirebbe con il divenire una sorta di "duplicato" dell'art. 473-bis-22.

Provvedimenti a contraddittorio differito

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La disciplina dell'art. 473-bis.15 c.p.c. prevede come "regola" l'adozione di questi provvedimenti a contraddittorio differito, lascia intendere che non vi siano ostacoli all'applicazione di tale istituto ancora prima dell'instaurazione del giudizio di separazione o di divorzio.

N� in senso contrario parrebbe deporre la circostanza che non via sia un meccanismo di raccordo tra la fase "ante causam" e il giudizio successivo, ben potendo ipotizzarsi che i provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 473-bis.15 possano essere revocati o modificati in un secondo momento, ad esempio in sede di adozione dei provvedimenti ex art. 473-bis.22.

E, d'altra parte, la stessa rubrica dell'articolo in esame "provvedimenti indifferibili" sembra avvalorare questa interpretazione.

Diversamente non sarebbero pi� "indifferibili" quei provvedimenti che potrebbero che essere adottati solo in corso di causa.

E una interpretazione che limitasse l'ambito di applicazione dell'art. 473-bis.15 soltanto in causa finirebbe con il lasciare irragionevolmente priva di tutela la fase antecedente all'introduzione del giudizio.

La riforma coglie il profilo differenziale necessario del rito e introduce, superando le difficolt� del recente passato, l'ammissibilit� anche di una misura provvisoria inaudita altera parte, concessa al momento stesso del deposito del ricorso, quando vi � rischio di un pregiudizio imminente e irreparabile ovvero qualora la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento.

La norma colma la lacuna del recente passato, che induceva i ricorrenti a tentare la via del provvedimento d'urgenza, ma costituisce un interessante richiamo alla disciplina dedicata all'istituto dal processo cautelare uniforme.


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