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Data: 19/03/2024 07:00:00 - Autore: Sergio Di Dato e Francesco Chinni
Distacco dei lavoratori: disciplina normativa[Torna su]
Da un punto di vista generale, si ha distacco dei lavoratori quando il datore di lavoro privato (detto distaccante) pone temporaneamente uno o più lavoratori (detti distaccati) a disposizione di un altra impresa (distaccataria) per eseguire una determinata attività lavorativa. Nel nostro ordinamento, Il distacco dei lavoratori è consentito e trova la sua disciplina nella l. 276/2003, il "Decreto Biagi". Si tratta, infatti, di una modalità legittima di esercizio del potere direttivo e organizzativo che la legge attribuisce al datore di lavoro nella gestione della sua attività d'impresa. Distacco lavoratore all'estero: quando può essere disposto[Torna su]
Il distacco del lavoratore può essere disposto anche in favore di un'impresa distaccataria con sede o unità produttiva sita in uno stato estero. La particolarità di questa forma di distacco, sulla quale si focalizza il presente articolo, è che da un lato il rapporto di lavoro continua ad essere regolato dalla legge del paese d'origine, dall'altro il lavoratore distaccato può beneficiare delle condizioni di lavoro e dei diritti concessi ai lavoratori del paese ospitante.
In primo luogo, affinché il distacco sia legittimo, occorre in ogni caso il rispetto le condizioni previste dalla legge in generale, ovverosia:
In secondo luogo, fatti salvi i casi di contiguità territoriale (ad esempio, distacco da Roma alla Santa Sede), dovranno essere rispettate anche le condizioni necessarie per il distacco comportante l'adibizione a una unità produttiva distante più di 50 km dalla precedente sede. In particolare, è indispensabile che sussistano comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.
Quanto invece alla disciplina specifica del distacco all'estero, occorre differenziare fra impresa distaccataria situata in Unione Europea e impresa distaccataria situata in una nazione extra-UE.
Distacco in favore di imprese con sede in UE[Torna su]
In questa ipotesi, la materia è regolata dalle direttive europee 96/71/CE, 2014/67/UE, e 2020/1057 e dalle relative leggi di attuazione vigenti negli Stati Membri di riferimento.
La disciplina generale tende alla tutela delle condizioni di lavoro, al fine di evitare fenomeni come la delocalizzazione e il dumping salariali. Si tratta di discutibili pratiche che mirano allo sfruttamento degli ordinamenti con leggi in materia di lavoro deboli o non esistenti in funzione della produzione di beni a costi molto bassi, spesso a scapito dei diritti e del benessere dei lavoratori.
Infatti, in caso di distacco verso stati esteri appartenenti all'UE devono essere garantite - con alcune eccezioni - le norme del paese ospitante in materia di:
Tuttavia, è applicabile la normativa del paese d'origine qualora risulti più favorevole. Ci sono poi alcuni limiti di durata: il distacco dei lavoratori può durare fino a 12 mesi, con la possibilità di proroga per altri 6 mesi. Se la durata del distacco supera il limite stabilito, si applicano le norme in materia di lavoro dello Stato membro ospitante. Diverso è il caso del distacco di lunga durata, ossia superiore a 12 mesi, in cui il datore di lavoro deve garantire alcune condizioni aggiuntive, come visite familiari e copertura della sicurezza sociale. Distacco in favore di imprese con sede in un Paese extra UE[Torna su]
Questa ipotesi di distacco comporta, come intuibile, l'inapplicabilità della normativa europea. La sua disciplina si trova in specifici accordi bilaterali stipulati fra l'Italia e alcuni Stati, nell'ambito dei quali vengono definite le condizioni per il distacco e le forme di tutela per i lavoratori distaccati. Quanto alla durata, ogni convenzione bilaterale prevede un periodi massimi di distacco, molto variabili: si va infatti dai 6 mesi previsti per il distacco verso le Isole del Canale e l'Isola di Man ai 60 mesi previsti in caso di distacco presso la Santa Sede. Naturalmente, a prescindere dalla convenzione applicabile, il rapporto di lavoro non può andare incontro a un peggioramento delle condizioni contrattuali e normative e, dunque, al dipendente distaccato deve essere garantito:
Avv. Francesco Chinni Avv. Sergio Di Dato Studio Legale Chinni Vicolo Santa Lucia 2/2 40124 - Bologna Tel. & fax.051.0312455 |
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