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Data: 20/03/2024 08:00:00 - Autore: Antonella Bua
In che cosa consiste una perdita occulta[Torna su]
Le perdite idriche occulte, secondo l'ultima delibera 609/2021/R/IDR dell'ARERA, vengono spesso rilevate dall'utente con notevole ritardo e spesso comportano bollette molto gravose. Al fine di supportare gli utenti, molti fornitori hanno previsto specifiche forme di tutela. Sono considerate perdite occulte, le perdite di acqua, a valle del misuratore, ossia in qualsiasi punto delle tubazioni a partire dal punto in cui il tubo dell'impianto idrico di casa si innesta nel contatore del gestore. Esse sono dovute a rotture d'impianti idrici privati, siano essi interrati o incassati, comunque non rilevabili dall'esterno in modo diretto o evidente e non riscontrabili con la normale diligenza richiesta all'utente per il controllo dei beni di propriet�.
Tutte le perdite sono definite occulte"[Torna su]
No, non sono classificate come perdite occulte, a titolo esemplificativo, le perdite ed i consumi derivanti da un non perfetto funzionamento delle rubinetterie, degli impianti e degli accessori di utilizzazione e degli scarichi privati (ad es.: frigoriferi, autoclavi, valvole, caldaie, addolcitori, scarichi wc, galleggianti ecc.).
Esiste una normativa a tutela dell'utente"[Torna su]
E' necessario premettere che, al fine di contenere gli addebiti in fattura e al contempo, garantire la tutela della risorsa idrica, tutte le perdite, poste a valle del contatore, devono essere individuate a cura e spese dell'utente ed eliminate quanto prima con la riparazione del guasto. L'Autorit� di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ha introdotto con la deliberazione n. 609/2021/R/idr le tutele minime in materia di perdite occulte, modificando la disciplina della misura del servizio idrico integrato (TIMSII) di cui alla deliberazione n. 218/2016/R/idr.
Cosa fare in caso di perdite e danno all'impianto interno a valle del contatore[Torna su]
L'Utente, nei casi di perdite occulte, cos� come definito dall'ARERA, pu� richiedere una rettifica delle fatture emesse in presenza di un consumo anomalo, ossia almeno pari al doppio del consumo medio giornaliero di riferimento. L'entit� dello stesso � rappresentato dal consumo medio giornaliero degli ultimi due anni antecedenti la perdita relativo al medesimo periodo indicato nella fattura in cui � stato rilevato il consumo anomalo, al fine di tener conto di eventuali discontinuit� nei consumi, associabili per esempio ad utenze stagionali. Nel caso di nuove attivazioni, il consumo medio giornaliero � determinato sulla base della media della tipologia di utenza. In caso di perdite occulte l'utente deve, prima di tutto, procedere con tempestivit� alla riparazione del guasto a propria cura e spese. Contestualmente deve inviare, entro trenta giorni, attraverso i canali messi a disposizione dal proprio Gestore (Uffici Territoriali, posta ordinaria, posta elettronica certificata), il modulo di richiesta di rettifica/depenalizzazione tariffaria. Allo stesso devono essere allegati i seguenti documenti:
In quali casi pu� essere inoltrata la richiesta di depenalizzazione tariffaria[Torna su]
1) Nell'ipotesi di un consumo anomalo, ossia pari almeno al doppio del consumo medio giornaliero di riferimento, come definito dall'ARERA all'art. 19, comma 3, dell'allegato A alla deliberazione n. 218/2016/R/idr; 2) Qualora l'utente non abbia gi� beneficiato della depenalizzazione tariffaria sulla medesima utenza negli ultimi 3 anni, a partire dalla data di emissione della fattura in cui � stato rilevato il consumo anomalo.
Quali sono le tutele applicate dalla depenalizzazione tariffaria[Torna su]
Nel caso di accertata perdita idrica nell'ambiente, la depenalizzazione tariffaria consiste in:
Al fine di consentire la riparazione del guasto, le agevolazioni suindicate si applicano anche alle fatture successive a quella in cui � stato rilevato il consumo anomalo per un periodo di almeno 3 mesi. In ogni caso � prevista l'applicazione delle modalit� di rateizzazione definite dall'articolo 42 dell'Allegato A alla deliberazione ARERA n. 655/2015/R/idr.
Avv. Antonella Bua tel. +39 348 22 30 370 info@lagiustiziaalternativa.it
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