Data: 20/03/2024 09:00:00 - Autore: Andrea Pedicone

Finte telecamere: il caso

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Il Garante europeo e quello italiano si sono trovati ad analizzare la liceit� della installazione di finte telecamere, ovvero la affissione di segnaletica in assenza di un sistema di video registrazione. Hanno concluso per la illegittimit� delle due fattispecie con conseguente possibile risarcimento del danno.

Gdpr: la norma

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Il GDPR regolamenta il trattamento dei dati personali. Nel caso di finte telecamere o di telecamere vere ma non funzionanti, appare evidente che non vi � alcun trattamento giacch� nessun dato viene acquisito.

Sul punto non vi sono dubbi, come chiarito dallo stesso garante nella propria sezione FAQ, dove alla domanda: "Ci sono dei casi di video sorveglianza nei quali non si applica la normativa sul trattamento dei dati personali", l'ufficio risponde che la norma �non si applica, nel caso di fotocamere false o spente perch� non c'� nessun trattamento di dati personali� (fermi restando tutti gli obblighi comunque imposti dall'articolo 4 Statuto dei lavoratori in caso di installazione su un luogo di lavoro).

Installazione illegittima e non illecita

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Nel suo provvedimento numero 1003484 il Garante ha per� stabilito che �l'installazione meramente dimostrativa o artefatta, anche se non comporta trattamento di dati personali, pu� determinare forme di condizionamento nei movimenti e nei comportamenti delle persone in luoghi pubblici e privati e pertanto pu� essere legittimamente oggetto di contestazione�. Ne consegue quindi che, seppur non vietate e quindi lecite, le telecamere finte o non funzionanti sono comunque illegittime. Non soltanto possono generare un condizionamento dei movimenti di chi si ritiene sorvegliato, ma addirittura � possibile rilevare responsabilit� in capo al soggetto che abbia deciso di installarle.

Lo stesso dicasi in caso di affissione di cartelli indicanti la presenza di un sistema di video sorveglianza in realt� inesistente. In questo ultimo caso la possibilit� di dimostrare l'incongruenza tra la segnalazione e la realt� � addirittura pi� elevata che nell'altro. Il rischio di un'azione risarcitoria per falso affidamento � dietro l'angolo in entrambi i casi.


Andrea Pedicone (con il contributo di Giuseppe Leonardo Rabita della Leonardo Intelligence)

Consulente investigativo ed in materia di protezione dei dati personali

Auditor/Lead Auditor Qualificato UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017

Sistemi di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni


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