Data: 22/03/2024 06:00:00 - Autore: Silvia Pascucci

Spese di formazione e scolastiche figli

Nel caso in esame l'ex moglie si era rivolta al Giudice di merito per vedere accolta la propria richiesta di rimborso delle spese dalla stessa sostenute per la formazione dei propri figli, asserendo che esse non potevano essere ricomprese nella nozione di spese ordinarie, come tali coperte dall'assegno periodico versato dall'ex marito per il mantenimento della prole.

La suddetta richiesta, accolta dal Giudice di primo grado, era poi passata all'esame della Corte d'appello adita dall'ex marito, la quale aveva evidenziato come dovessero intendersi spese straordinarie "quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilit� e la loro imponderabilit� esulano dall'ordinario regime di vita dei figli". Sulla scorta di tale definizione, il Giudice di secondo grado non aveva dunque ritenuto che rientrassero nella nozione di spese straordinarie quelle scolastiche e quelle relative alla frequenza universitaria privata del figlio in sede diversa e lontana da quella di residenza, comprese le spese di alloggio e di viaggio. Invero, aveva spiegato la Corte, la qualit� professionale dei genitori (l'uno avvocato e l'altro architetto) e i loro titoli di studio universitari, facevano presumere che il figlio avrebbe proseguito gli studi e avrebbe frequentato l'universit�, anche privata. Tale conclusione, aveva evidenziato il Giudice di secondo grado, derivava dal fatto che "il giudizio di prevedibilit� delle spese non pu� prescindere da una valutazione in concreto, che tenga in considerazione le condizioni socio-culturale ed economiche dei genitori e della famiglia di origine del figlio".

Avverso tale sentenza l'ex moglie aveva proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione.

Imprevedibilit� delle spese straordinarie

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 7169/2024 (sotto allegata), ha accolto il ricorso proposto e ha cassato la decisione impugnata con rinvio della causa alla Corte di appello competente.

Per quanto in particolare attiene alle spese straordinarie, il Giudice di legittimit�, dopo aver ripercorso i fatti di causa, ha posto la distinzione tra spese straordinarie "destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi (�) sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento" e le spese straordinarie che "imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare (�), richiedono, per la loro azionabilit�, l'esercizio di un'autonoma azione di accertamento".

Sulla scorta di tale ripartizione, ha spiegato la Corte, la giurisprudenza di legittimit� ha ritenuto che "le spese mediche e scolastiche, da ritenersi comprese nella categoria delle spese straordinarie routinarie, sono quelli esborsi (�) che, pur non ricompresi nell'assegno fisso periodico di mantenimento (�), nel loro ordinario riproporsi, assumono una connotazione di probabilit� tale da potersi definire come sostanzialmente certe cosicch� esse, se non predeterminabili nel quantum e nel quando, lo sono invece in ordine all'an".

Nella medesima ottica ha precisato la Suprema Corte sono state qualificate come spese dal Giudice di legittimit� le spese per la frequentazione degli studi universitari lontano dal luogo di residenza e ci� in ragione della loro usuale rilevanza, oltre che, normalmente, dell'imprevedibilit� della sede presso cui il figlio decider� di svolgere i propri studi.

Sulla base del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento la Corte ha affermato che la determinazione del contributo al mantenimento, compiuta sulla base delle spese prevedibili per il figlio al momento in cui tale contributo � quantificato, tengono conto della situazione attuale e sono determinate sulla scorta di un giudizio di ponderazione e proporzione. Ne consegue che, solo ci� che era prevedibile e ponderabile al momento della determinazione del mantenimento, pu� ritenersi compreso nel relativo assegno posto a carico del genitore onerato.

In ragione di quanto sopra la Corte ha concluso il proprio esame, accogliendo il motivo di ricorso proposto dall'ex moglie in applicazione del seguente principio: "In tema di mantenimento dei figli, costituiscono spese straordinarie, non comprese nell'ammontare dell'assegno ordinario previsto con erogazione a cadenza periodica, quelle che (�) non sono prevedibili e ponderabili al tempo della determinazione dell'assegno, in base a una valutazione effettuata in concreto e nell'attualit� degli elementi indicati nell'art. 337-ter, comma 4, c.c. e che dunque, ove in concreto sostenute da uno soltanto dei genitori (�), se non intese come anticipazioni dell'obbligo di entrambi i genitori, produrrebbero l'effetto violativo del principio di proporzionalit� della contribuzione genitoriale (..)".


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