Data: 23/03/2024 07:00:00 - Autore: Andrea Pedicone

La storia

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Una coppia si separa e la donna ottiene un assegno di mantenimento per sé e per il figlio minore. Successivamente l'uomo chiede, ed ottiene dalla competente Corte di Appello, la revoca dell'assegno di mantenimento corrisposto alla donna, provando la relazione more uxorio dell'ex moglie.

Il ricorso

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La donna ricorre per Cassazione sostenendo – oltre ad alcuni aspetti di natura procedurale legati alla formalità delle procure e del deposito del controricorso dell'ex marito – l'errata valutazione della Corte di Appello. Quest'ultima, secondo la donna, pur avendo esaminato lo stesso materiale probatorio del Tribunale, ha espresso un convincimento opposto in ordine alla sussistenza dei connotati di stabilità e continuità della convivenza more uxorio, senza spiegarne le ragioni fattuali e giuridiche delle diverse conclusioni, e operando un mero e apodittico richiamo alla giurisprudenza in tema di rilevanza della famiglia di fatto.

Ha inoltre sostenuto che i presupposti fattuali accertati dai Giudici di merito non fossero sufficienti ad integrare le connotazioni di stabilità e continuità caratterizzanti la fattispecie, senza considerare le risultanze probatorie e le testimonianze dalle quali era emerso come non vi fosse una relazione sentimentale, ma un legame di amicizia che non era caratterizzato dalla stabilità della convivenza, dalla ufficialità e dalla comunione materiale e spirituale che, invece, connotano la famiglia di fatto.

La donna ha anche contestato la revoca automatica dell'assegno di divorzio alla luce della, a suo dire, presunta nuova convivenza di fatto, senza che fosse stato effettuato un accertamento sulla stabilità e durata della nuova formazione sociale, nonché sull'incidenza di quest'ultima sulla situazione patrimoniale della beneficiaria dell'assegno. Ha così contestato il principio in virtù del quale, in presenza di una nuova convivenza di fatto, un assegno divorzile già assegnato all'ex coniuge si estingua comunque per un meccanismo ispirato ad automatismo, prescindendo dal vaglio delle finalità proprie dell'assegno.

Assegno mantenimento e nuova convivenza

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La donna non ha mai negato il rapporto affettivo con un nuovo partner, ma ha contestato l'effettiva e duratura coabitazione e l'incidenza di detto rapporto sulla capacità economico-patrimoniale.

L'investigatore privato incaricato dall'ex marito, regolarmente escusso quale teste, con i suoi appostamenti serali e al mattino presto ha direttamente constatato il permanere notturno del nuovo compagno della ricorrente presso la sua abitazione. Il rapporto affettivo, la permanenza notturna, ed il fatto che l'uomo accompagnasse il figlio della ex coppia a scuola, oltre ad avere con lui uno stabile rapporto ed essere coinvolto nella sua vita quotidiana, sono circostanze dimostrate dal detective sufficienti ed idonee a determinare il superamento del precedente schema familiare e, quindi, a giustificare la irreversibile cessazione della funzione assistenziale dell'assegno. L'attività del professionista incaricato, la sua relazione e la sua testimonianza sono una piena prova ai fini della dimostrata stabile convivenza.

La decisione della Cassazione

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La Suprema Corte ha quindi emesso l'ordinanza numero 7257 depositata il 19 marzo 2024 (sotto allegata). Nella stessa gli Ermellini, per le suesposte ragioni, hanno convalidato l'operato dei Giudici della Corte di Appello e ritenuto inammissibile sia il ricorso sia il controricorso.

Andrea Pedicone

Consulente investigativo ed in materia di protezione dei dati personali

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