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Data: 25/03/2024 07:00:00 - Autore: Matteo Santini
Quota del TFR al coniuge divorziato[Torna su] Il diritto ad una quota dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge, sorge quando l'indennità sia maturata al momento o dopo la proposizione della domanda di divorzio e, quindi, anche prima della sentenza di divorzio.
Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza; il secondo comma dello stesso articolo precisa, poi, che tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio. Per titolarità dell'assegno deve intendersi l'avvenuto riconoscimento dell'assegno medesimo da parte del tribunale. Presupposti per il diritto alla quota di TFR[Torna su]
I presupposti per usufruire del diritto alla quota di tfr sono: • essere divorziato; • non essersi risposato/a; • essere percettori dell'assegno divorzile. Si può avere diritto alla quota di tfr dal momento della domanda di divorzio anche se non è ancora intervenuta la sentenza che dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Domanda e importo[Torna su]
La domanda per la quota di tfr può essere proposta: • contestualmente alla domanda di divorzio e di assegno divorzile; • in un momento successivo in sede di modifica delle condizioni di divorzio, momento in cui il giudice dovrà verificare se vi sono i requisiti. La quota spettabile è' del quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio. Il diritto alla quota di tfr spetta al coniuge anche se il tfr matura dopo la sentenza di divorzio. La finalità della quota di TFR è' assistenziale e perequativo-compensativa; il periodo di matrimonio da prendere in considerazione per il calcolo della quota di tfr non comprende solo il periodo in cui gli obblighi matrimoniali venivano adempiuti. Comprende anche il periodo in cui tali obblighi si sospendono durante la separazione. La Corte di Cassazione nel 2007 con la sentenza n. 15299 ha definito i criteri di calcolo della quota: "l'indennità dovuta deve computarsi calcolando il 40% dell'indennità totale percepita alla fine del rapporto di lavoro, con riferimento agli anni in cui il rapporto di lavoro coincise con il rapporto matrimoniale: risultato che si ottiene dividendo l'indennità percepita per il numero di anni in cui è durato il rapporto di lavoro, moltiplicando il risultato per il numero degli anni in cui il rapporto di lavoro sia coinciso con il rapporto di matrimonio e calcolando il 40% su tale importo". Indennità di fine rapporto: quali spettano[Torna su]
L'istituto di cui all'art. 12-bis l. n. 898/1970 si applica a quelle indennità, comunque denominate, che maturano alla data di cessazione del rapporto lavorativo e che sono determinate in misura proporzionale alla durata del rapporto di lavoro e all'entità della retribuzione corrisposta, qualificandosi come quota differita della retribuzione condizionata sospensivamente nella riscossione dalla risoluzione del rapporto di lavoro. Al fine di stabilire se una determinata attribuzione in favore del lavoratore rientri o meno fra le indennità di fine rapporto contemplate dalla legge sul divorzio non è nemmeno determinante il carattere strettamente o prevalentemente retributivo della stessa, essendo decisivo, piuttosto, il correlarsi dell'attribuzione - fermi, ovviamente, gli altri presupposti stabiliti dalla legge - all'incremento patrimoniale prodotto, nel corso del rapporto, dal lavoro del coniuge che si è giovato del contributo indiretto dell'altro. Il criterio sopra indicato opera come spartiacque tra ciò che il coniuge beneficiario dell'assegno di divorzio può pretendere e ciò che lo stesso non può, invece, esigere, a norma dell'art. 12-bis l. n. 898/1970. E così, sono incluse nella richiamata disciplina le indennità di fine rapporto spettanti ai dipendenti pubblici che pure consistono in quote differite della retribuzione, suscettibili di esazione dopo l'estinzione del rapporto di lavoro (Cass. n. 19309/2003, con riguardo all'"indennità premio di servizio" erogata, in passato, e le indennità, egualmente concepite, riferite ai rapporti di lavoro parasubordinato; Cass. n. 28874/2005). Vi esulano, invece, le prestazioni private di natura previdenziale e assicurativa, come l'indennità di cessazione dal servizio corrisposta ai notai (Cass. n. 5720/2003), l'indennità da mancato preavviso per licenziamento in tronco e l'indennità percepita a titolo di risarcimento del danno per illegittimo licenziamento, le quali hanno ad oggetto il ristoro di un danno le cui conseguenze si sviluppano de futuro, mentre l'indennità di fine rapporto opera de praeterito, rappresentando parte della retribuzione dovuta al lavoratore (Cass. n. 19309/2003). Quando si perde il diritto alla quota di Tfr[Torna su]
L'ex coniuge titolare dell'assegno divorzile e non passato a nuove nozze non ha diritto ad alcuna quota percentuale sull'indennità di fine rapporto che l'altro abbia eventualmente percepito prima del deposito della domanda introduttiva del giudizio ed anche se si tratti di anticipazioni sul trattamento di fine rapporto liquidate in costanza del rapporto di lavoro ex art. 2120 c.c. L'ex coniuge avente diritto alla quota di TFR non perde il diritto nel caso in cui il giudice revochi successivamente l'assegno divorzile. La Cassazione con la sentenza n. 4499/2021 ha stabilito che "Il diritto alla quota del T.F.R. spetta all'ex coniuge titolare di assegno divorzile se il trattamento è stato corrisposto all'altro ex coniuge dopo la proposizione della domanda di divorzio. La sopravvenuta revoca dell'assegno opera ex nunc, a far data dalla proposizione della relativa domanda, e non ha effetto sui diritti già acquisiti collegati all'assegno". Il diritto alla quota di Tfr dell'ex coniuge divorziato, sussistendone i presupposti, spetta anche qualora l'obbligato alla prestazione sia deceduto. La situazione cambia quando l'ex coniuge defunto si è risposato. Il diritto ad una quota del tfr dell'ex coniuge divorziato concorre dunque con il diritto dell'altro o degli altri soggetti con cui l'ex coniuge defunto si era risposato. Sarà il tribunale a stabilire l'ammontare della quota di tfr spettante in base alla durata del matrimonio, all'ammontare dell'assegno divorzile, alle condizioni economiche degli eredi, all'eventuale periodo di convivenza prematrimoniale con l'ex coniuge superstite. |
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