Data: 01/04/2024 07:00:00 - Autore: Annamaria Villafrate

Responsabilità contrattuale mancata consegna foglio informativo analitico

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La mancata consegna ai sottoscrittori di buoni postali fruttiferi del foglio informativo analitico, contenente l'indicazione delle date di emissione e scadenza, del termine di prescrizione e di tutte le altre informazioni utili, configura la responsabilità contrattuale di Poste Italiane S.p.a, con consguente condanna al risarcimento del danno per un importo pari al valore dei titoli. Queste le decisioni gemelle del Giudice di Pace di Trapani (sotto allegate) che hanno risolto due vicende in cui gli opposti sottoscrittori sono stati assistiti e difesi dall'Avv. Danilo Frattagli unitamente e disgiuntamente all'Avv. Lidia Rizzo.

Buoni postali: opposizione a decreto ingiuntivo di Poste Italiane S.p.a.

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In due cause civili gemelle intraprese con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente Poste Italiane S.p.a contesta la richiesta di pagamento di 1000 euro, oltre interessi, avanzata dai creditori opposti, per la sorte dei buoni fruttiferi postali a termine. L'opponente eccepisce la prescrizione del diritto vantato, contestandone la fondatezza.

Responsabilità contrattuale per mancata consegna foglio informativo analitico

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In realtà, come viene accertato dal Giudice di Pace, dai titoli prodotti non emergono dati relativi alla data di emissione dei buoni, alla loro scadenza e alla prescrizione. Al momento della sottoscrizione dei titoli Poste Italiane non ha consegnato agli opposti il foglio informativo analitico previsto dal DM 19 dicembre 2000 (sotto allegato).

Questo DM è infatti la normativa di riferimento per risolvere la presente controversia perché contiene le "Condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove serie di buoni".

L'articolo 3 e l'articolo 6 di questo DM richiamano infatti espressamente l'obbligo di Poste Italiane di consegnare al sottoscrittore dei buoni il foglio informativo analitico, mentre l'articolo 8 fissa in 10 anni la prescrizione dei diritti dei titolari dei buoni a favore dell'emittente.

Per il Giudice di Pace Poste Italiane, alla luce della normativa suddetta, non può giustificare la scarsa trasparenza nei confronti dei sottoscrittori dei buoni, affermando di aver comunque pubblicato le informazioni contenute nel foglio informativo analitico sulla Gazzetta Ufficiale.

La mancata consegna dei documenti informativi previsti dalla legge integra pertanto la responsabilità contrattuale di Poste Italiane per i danni arrecati ai sottoscrittori, ignari della prescrizione del diritto e quindi della perdita del rimborso, come verificatosi, con conseguente diritto al risarcimento del danno subito.

La mancata consegna del figlio informativo non sospende il termine di prescrizione, che si è quindi perfezionato, ma comporta certamente una responsabilità contrattuale di Poste Italiane S.p.a per inadempimento.

L'autorità giudicante ricorda come l'Autorità Garante per la concorrenza e il mercato abbia avviato di recente un'istruttoria nei confronti di Poste Italiane S.p.a. La mancata consegna del documento informativo analitico pone infatti un dubbio sulla correttezza della pratica commerciale praticata.

Alla luce di questa complessa motivazione il Giudice di Pace dichiara prescritto il diritto a riscuotere i buoni postali, ma condanna Poste Italiane al risarcimento del danno per un importo corrispondente al valore dei titoli sottoscritti, oltre interessi.


Sull'argomento leggi anche "Buoni postali fruttiferi prescritti: Poste deve rimborsare"


Si ringrazia l'Avvocato Danilo Frattagli per l'invio delle sentenze


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