Data: 30/03/2024 07:00:00 - Autore: Antonio Sansonetti

L'anatocismo nel piano di ammortamento alla francese innanzi alle Sezioni Unite

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Nella calda (non solo da un punto di vista climatico) estate del 2023 il Tribunale di Salerno rimette innanzi alla Corte di Cassazione il controverso tema dell' anatocismo nel piano di ammortamento alla francese ovvero se applicazione del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi debitori può essere suscettibile di determinare un significativo incremento del costo complessivo del denaro preso a prestito dal cliente, soprattutto se ad essere corrisposti sono dapprima gli interessi (capitalizzati in modo "composto") e, poi, il capitale con la conseguenza che la modalità di ammortamento c.d. "alla francese" costituirebbe, di fatto, un "prezzo", un "costo", che, in quanto tale, andrebbe esplicitato all'interno del contratto.

La Procura Generale presso la Corte di Cassazione

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Con memoria ex art. 378 c.p.c., del 6 febbraio 2024, il Procuratore Generale smonta, pezzo dopo pezzo, le tesi care ai fautori dell'anatocismo nel piano di ammortamento alla francese chiedendo infine alla Sezioni Unite l'enunciazione della regula iuris, per cui: «l'omessa indicazione, all'interno di un contratto di mutuo bancario, del regime di capitalizzazione "composto" degli interessi debitori, pure a fronte della previsione per iscritto del tasso annuale nominale (TAN), nonché della modalità di ammortamento "alla francese" non comporta né l'indeterminatezza o indeterminabilità del relativo oggetto né la violazione di norme in materia di trasparenza e, segnatamente, di quella di cui all'art. 117, comma 4, TUB».

La pronuncia della Corte d'appello di Lecce

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In attesa che le Sezioni Unite si pronuncino sulla vexata quaestio, interviene, con sentenza n. 273 del 28.03.2024 (sotto allegata), la Corte d'Appello di Lecce che, nel rigettare le doglianze dell'appellante, richiama la sentenza della Cassazione N. 27823/2023 che afferma che "Il metodo "alla francese' comporta che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente) degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. In tale prospettiva, l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata".

Conclude dunque la Corte Salentina, anticipando quella che potrebbe essere la pronuncia delle Sezioni Unite, che "la capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro; è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato".

Avv. Antonio Sansonetti

Patrocinante in Cassazione, esperto nel diritto bancario

E-mail: avv.sansonettiantonio@gmail.com


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