Data: 30/03/2024 08:00:00 - Autore: Redazione


Il reddito di cittadinanza (Rdc) �risulta strutturato in modo da non poter venire in aiuto alle persone che, in forza delle vincite lorde da gioco conseguite nel periodo precedente alla richiesta, superino le soglie reddituali di accesso, anche se, a causa delle perdite subite, sono rimaste comunque povere�; non � per� �irragionevole che il legislatore abbia escluso che siacompito della Repubblica quello di assegnare il Rdc a chi, poco prima, si � rovinato con il gioco�. Ci� perch� �non � la povert� da ludopatia, ma � piuttosto la ludopatia stessa a rappresentare uno di quegli ostacoli di fatto che � compito della Repubblica rimuovere�. � quanto si legge nella sentenza n. 54/2024, sotto allegata, con cui la Consulta ha dichiarato infondate le questioni di legittimit� costituzionale sollevate in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 25 della Costituzione sulle disposizioni del decreto-legge n. 4 del 2019, come convertito, che sanzionano penalmente l'omessa dichiarazione delle vincite lorde al fine di accedere al Rdc o di mantenerlo.

Le questioni, sollevate dal Tribunale di Foggia, si legge nel comunicato ufficiale della Corte, riguardano una persona che aveva chiesto il reddito di cittadinanza pur omettendo di dichiarare precedenti vincite al gioco e che non aveva poi comunicato le ulteriori vincite conseguite nel periodo in cui ha percepito il Rdc.
Poich� la disciplina del Rdc vieta espressamente di utilizzarne gli introiti per il gioco, �[i]l principio di eguaglianza sostanziale, alla cui attuazione il Rdc � peraltro riconducibile, non pu� certo essere invocato a sostegno di una questione di legittimit� costituzionale nell'interesse di chi ha travolto le regole fondamentali dell'istituto, alterandone cos� la natura�. La sentenza ha poi precisato che �la giocata on line assume il carattere di una qualunque spesa, in questo caso voluttuaria, che la persona ha effettuato con un reddito di cui ha la disponibilit�, coincidente con l'accreditamento delle vincite sul suo conto gioco; non si pu�, quindi, pretendere che la solidariet� pubblica si faccia carico di una spesa di tal genere�.
Poich� devono essere dichiarate le vincite al gioco, senzache sia possibile considerare le relative perdite, la situazione di povert� �in cui la persona si sia venuta a trovare nonostante le vincite �, insomma, comunque quella di chi, avendo una disponibilit� economica, l'ha dissipata giocando�. A ragionare altrimenti, del resto, non solo si rischierebbe �di alimentare la ludopatia in chi ancora ne soffre, ma anche di creare, in ogni caso, una rete di salvataggio che si risolverebbe in un deresponsabilizzante incentivo al gioco d'azzardo, i cui rischi risulterebbero comunque coperti dal beneficio statale del Rdc�.

La sentenza ha anche escluso la violazione del principio di determinatezza della legge penale di cui all'art. 25 Cost., perch�, nonostante un complesso insieme di rimandi, dalla normativa � possibile evincere l'obbligo di dichiarare e comunicare le vincite lorde; del resto, sul piano pratico, a fronte della suddetta complessit�, �va considerata anche la possibilit�, riconosciuta dall'art. 5, comma 1, del suddetto decreto, di presentare le richieste del Rdc presso i centri di assistenza fiscale�.

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