Data: 08/08/2007 - Autore: Silvia Vagnoni
"Pur ammettendo questa Corte (�) la tutela di situazioni soggettive costituzionalmente protette o legislativamente protette come figure tipiche di danno non patrimoniale, rientranti sotto l'ambito dello articolo 2059 del codice civile, costituzionalmente orientato, la perdita del cavallo (�), come animale da affezione, non sembra riconducibile sotto una fattispecie di un danno esistenziale consequenziale alla lesione di un interesse della persona umana alla conservazione di una sfera di integrit� affettiva costituzionalmente protetta. La parte che domanda la tutela di tale danno, ha l'onere della prova sia per l'an che per il quantum debeatur, e non appare sufficiente la deduzione di un danno in re ipsa, con il generico riferimento alla perdita delle qualit� della vita. Inoltre la specifica deduzione del danno esistenziale impedisce di considerare la perdita, sotto un profilo diverso del danno patrimoniale (gi� risarcito) o del danno morale soggettivo e transeunte".
� questo il principio espresso dalla Cassazione nella sentenza n. 14846/2007 con la quale la Suprema Corte � intervenuta sul caso di due coniugi che avevano agito in giudizio per chiedere la condanna al risarcimento di tutti i danni derivati loro a seguito di un incidente nel corso del quale era morto il cavallo di loro propriet�.
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