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Data: 10/04/2024 08:00:00 - Autore: Francesca Della Ratta![]()
La legge Cirinnà[Torna su] Nella società attuale il concetto di famiglia abbraccia molteplici casistiche e situazioni di coppie unite nella condivisione di reciproci sentimenti, ma non sempre tutelati dal diritto. Difatti il fondamento della famiglia legittima nell'ordinamento italiano si rinviene nell'art. 29 comma 1 della Costituzione, che riconosce e tutela l'istituzione familiare fondata sul matrimonio. Tale nozione, tuttavia, dev'essere intesa in collegamento sistematico con l'art. 2 della Costituzione stessa che tutela l'individuo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, prima tra tutte la famiglia (legittima e non). Al fine di estendere anche ai conviventi di fatto alcuni diritti riconosciuti ai coniugi, il legislatore è intervenuto con la Legge n. 76/2016, nota anche come Legge Cirinnà, che, oltre ad istituire le unioni civili per coppie omosessuali, ha regolamentato le convivenze di fatto tra due persone maggiorenni. La predetta legge disciplina, altresì, i contratti di convivenza, precisandone forma e contenuti. In sostanza, il legislatore ha voluto dare una veste giuridica alla cosiddetta "convivenza more uxorio", che nella prassi si sta affiancando sempre di più al rapporto matrimoniale. Cos'è il contratto di convivenza[Torna su] Il contratto di convivenza è un accordo scritto con cui i conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune. Gli aspetti non patrimoniali non possono essere oggetto di un contratto di convivenza e, dunque, sono esclusi. Vai alla guida I contratti di convivenza Presupposto inderogabile per poter predisporre un contratto di convivenza valido ed efficace è la sussistenza, tra le parti, di un legame tra due persone maggiorenni - di diverso o dello stesso sesso- unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.Il contratto deve essere redatto in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.Aspetti patrimoniali[Torna su] E' possibile disciplinare diversi aspetti patrimoniali quali:Modifica e scioglimento del contratto di convivenza[Torna su] Il contratto di convivenza si scioglie nelle ipotesi previste dalla Legge, vale a dire per: morte di uno dei conviventi; successivo matrimonio o unione civile dei conviventi tra loro o con terze persone; accordo delle parti formalizzato in un atto avente la stessa forma di quello originario e recesso unilaterale, sempre redatto nella stessa forma e notificato all'altro convivente. Sia la stipula del contratto che la sua eventuale modifica o risoluzione vanno registrate all'anagrafe ed annotate nel certificato del contratto di convivenza. |
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