Data: 10/04/2024 08:00:00 - Autore: Francesca Della Ratta

La legge Cirinn�

[Torna su]
Nella societ� attuale il concetto di famiglia abbraccia molteplici casistiche e situazioni di coppie unite nella condivisione di reciproci sentimenti, ma non sempre tutelati dal diritto. Difatti il fondamento della famiglia legittima nell'ordinamento italiano si rinviene nell'art. 29 comma 1 della Costituzione, che riconosce e tutela l'istituzione familiare fondata sul matrimonio.
Tale nozione, tuttavia, dev'essere intesa in collegamento sistematico con l'art. 2 della Costituzione stessa che tutela l'individuo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalit�, prima tra tutte la famiglia (legittima e non).
Al fine di estendere anche ai conviventi di fatto alcuni diritti riconosciuti ai coniugi, il legislatore � intervenuto con la Legge n. 76/2016, nota anche come Legge Cirinn�, che, oltre ad istituire le unioni civili per coppie omosessuali, ha regolamentato le convivenze di fatto tra due persone maggiorenni.
La predetta legge disciplina, altres�, i contratti di convivenza, precisandone forma e contenuti. In sostanza, il legislatore ha voluto dare una veste giuridica alla cosiddetta "convivenza more uxorio", che nella prassi si sta affiancando sempre di pi� al rapporto matrimoniale.

Cos'� il contratto di convivenza

[Torna su]
Il contratto di convivenza � un accordo scritto con cui i conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune. Gli aspetti non patrimoniali non possono essere oggetto di un contratto di convivenza e, dunque, sono esclusi.

Vai alla guida I contratti di convivenza

Presupposto inderogabile per poter predisporre un contratto di convivenza valido ed efficace � la sussistenza, tra le parti, di un legame tra due persone maggiorenni - di diverso o dello stesso sesso- unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinit� o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.

Il contratto deve essere redatto in forma scritta, a pena di nullit�, con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformit� alle norme imperative e all'ordine pubblico.

Aspetti patrimoniali

E' possibile disciplinare diversi aspetti patrimoniali quali:
  • le modalit� di partecipazione alle spese comuni e di contribuzione reciproca nell'attivit� lavorativa domestica ed extradomestica;
  • i criteri di attribuzione della propriet� di beni acquistati nel corso della convivenza, potendo addirittura stabilire una sorta di regime di comunione o separazione dei beni;
  • le modalit� per la definizione dei reciproci rapporti patrimoniali in caso di cessazione della convivenza, al fine di evitare discussioni e rivendicazioni;
  • la facolt� di assistenza reciproca nel caso di malattia fisica o psichica o la designazione reciproca ad amministratore di sostegno.
Dal contratto di convivenza derivano dei veri e propri obblighi giuridici a carico delle parti che lo hanno sottoscritto. Pertanto, nel caso di violazione degli obblighi assunti da una delle parti con il contratto, l'altra parte pu� rivolgersi al giudice per ottenere quanto le spetta.
Inoltre, alla cessazione della convivenza, se il convivente versa in stato di bisogno e non � in grado di provvedere al proprio mantenimento, ha diritto a ricevere dall'altro gli alimenti per un periodo proporzionale alla durata della convivenza, nella misura determinata dall'art. 438, comma II, c.c.

Modifica e scioglimento del contratto di convivenza

Il contratto di convivenza si scioglie nelle ipotesi previste dalla Legge, vale a dire per: morte di uno dei conviventi; successivo matrimonio o unione civile dei conviventi tra loro o con terze persone; accordo delle parti formalizzato in un atto avente la stessa forma di quello originario e recesso unilaterale, sempre redatto nella stessa forma e notificato all'altro convivente. Sia la stipula del contratto che la sua eventuale modifica o risoluzione vanno registrate all'anagrafe ed annotate nel certificato del contratto di convivenza.
Per quanto riguarda la ripetibilit� delle dazioni in denaro effettuate durante la convivenza, la Corte di Cassazione ha pi� volte ribadito che, qualora le somme elargite da un convivente a favore dell'altro vadano oltre i limiti di proporzionalit� e di adeguatezza riferiti alla singola relazione, non possono ritenersi mero adempimento di un dovere morale e sociale insito nel rapporto di convivenza e, pertanto, configurano un indebito arricchimento con facolt� di esperire la relativa azione giudiziale. (Cass. Civ. n. 2392/2020, Cass. Civ. n. 11330/2009).


Avv.ta Francesca della Ratta

Per contatti inviare e-mail a studiolegaledellaratta@pec.it


Tutte le notizie