Data: 10/04/2024 07:00:00 - Autore: Marco Sicolo

L'esecutivit� delle sentenze di primo grado

[Torna su]

A norma dell'art. 282 c.p.c., le sentenze di primo grado sono sempre provvisoriamente esecutive tra le parti.

L'art. 283 c.p.c. disciplina i presupposti in presenza dei quali tale provvisoria esecutivit� pu� essere sospesa, in caso di impugnazione della sentenza, dal giudice in grado d'appello, su istanza di parte.

Giova ricordare che la provvisoria esecutivit� delle sentenze di primo grado, disposta dall'art. 282, un tempo era automaticamente sospesa dall'impugnazione della sentenza, per tutta la durata del processo d'appello.

Gi� la riformulazione dell'art. 282, quindi (avvenuta nel 1990), ha mirato a scoraggiare l'impugnazione delle sentenze effettuata a meri fini dilatori, nell'ottica di una complessiva riduzione dei tempi del processo.

Allo stesso modo, come vedremo, anche alcune disposizioni dell'art. 283 perseguono il medesimo obiettivo di dissuadere dalle impugnazioni meramente dilatorie, sanzionando le richieste di sospensione dell'esecutivit� manifestamente infondate.

La sospensione dell'esecuzione provvisoria in appello: i presupposti

[Torna su]

La sospensione dell'esecuzione provvisoria in appello pu� essere richiesta se l'impugnazione appare manifestamente fondata o se dall'esecuzione della sentenza pu� derivare un pregiudizio grave e irreparabile.

Sotto questi aspetti, la nuova formulazione dell'art. 283, nel testo introdotto dalla Riforma Cartabia e in vigore dal 2023, si dimostra molto pi� precisa rispetto alla precedente, generica disposizione, secondo cui i presupposti per la sospensione dell'esecutivit� provvisoria in appello erano rappresentati dal ricorrere di "gravi e fondati motivi".

Anche nel nuovo testo, in ogni caso, rimane il riferimento alla possibile insolvenza delle parti, quale circostanza in grado di supportare e giustificare la concessione della misura richiesta.

Sospensione dell'esecutivit� delle sentenze: i mutamenti delle circostanze

[Torna su]

Va evidenziato che la sospensione dell'esecuzione provvisoria in appello pu� essere disposta dal giudice solo su istanza di parte. Tale istanza pu� essere proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, ma solo se si siano verificati mutamenti nelle circostanze che avevano portato il giudice del primo a grado a decidere in un determinato senso.

Di tali mutamenti su cui si basa la richiesta di sospensione, la parte richiedente deve dare specifica indicazione nel ricorso, a pena di inammissibilit� (anche tale previsione � stata introdotta dalla Riforma Cartabia).

Ove, invece, risulti che l'istanza prevista dall'art. 283 sia inammissibile o manifestamente infondata, la parte che l'ha proposta potr� essere condannata dal giudice d'appello al pagamento di una pena pecuniaria di importo compreso tra euro 250 ed euro 10.000.

La condanna in oggetto viene adottata con ordinanza non impugnabile, che potr� essere eventualmente revocata con la sentenza che definisce il giudizio.

Il pagamento della sanzione appena descritta viene effettuato in favore della cassa delle ammende, istituita presso il Ministero della Giustizia.

Istanza di sospensione ed esecuzione gi� iniziata

[Torna su]

Su un piano pi� generale, infine, il nuovo testo dell'art. 283 c.p.c., cos� come riscritto dalla citata Riforma Cartabia, fornisce delle opportune disposizioni di dettaglio, a cominciare dalla precisazione in base alla quale l'istanza in oggetto pu� sospendere sia la mera efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, sia l'esecuzione eventualmente gi� iniziata in forza della sentenza impugnata.

In tal caso, rimangono salvi gli effetti degli atti esecutivi gi� compiuti.

Inoltre, � precisato che la sospensione pu� essere concessa sia dietro prestazione di opportuna cauzione da parte di chi l'ha richiesta, sia in assenza di tale cautela.


Tutte le notizie