Data: 13/04/2024 08:00:00 - Autore: Nicola Comite

Il corretto uso del bene comune

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La norma di riferimento in materia di utilizzo degli spazi comuni � l'art. 1102 c.c., disposizione concernente la comunione in generale e, pertanto, pienamente valida anche per il condominio.
La nozione di "pari uso" non consiste nella assoluta identit� dell'utilizzazione del bene da parte di ciascun comproprietario, quindi, � pi� corretto parlare di "compatibilit�" del proprio diritto in rapporto all'esercizio delle stesse facolt� da parte degli altri condomini.
L'uso paritario del bene comune non limita, in via generale, il diritto di ciascun comproprietario di trarre dal medesimo una utilit� maggiore e pi� intensa rispetto a quella degli altri comproprietari, purch� sempre nei limiti della richiamata norma.
Tuttavia, in materia di posti auto quest'ultimi possono corrispondere al numero degli appartamenti, possono essere stati acquistati come pertinenze delle singole propriet� immobiliari oppure possono rappresentare degli spazi privi di riconoscimento ed utilizzati dai condomini in modo casuale.

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Il parcheggio della seconda auto

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Il condomino che parcheggia nel cortile condominiale pi� di una macchina non esercita il diritto di un uso pi� intenso del bene comune ma commette un abuso, costituendo un comportamento illegittimo anche l'occupazione per pochi minuti del cortile comune tanto da impedire ad altri di godere della stessa opportunit�.
La condotta arbitraria � ancora pi� evidente allorch� la seconda macchina sia lasciata in sosta permanente negli spazi comuni.
In buona sostanza, � bene evitare che si possa creare una situazione conflittuale e lesiva delle prerogative di tutti i condomini, essendo sullo stesso piano nei confronti dell'uso del bene comune.

L'uso turnario

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Non sempre i posti auto sono sufficienti per tutte le macchine dei condomini e, pertanto, il condominio viene posto di fronte ad alcune alternative: ricavare, ove possibile, i posti macchina mancanti, approvare la decisione di prendere in locazione un garage e, da ultimo, deliberare l'uso turnario dei posti macchina.
Quest'ultima � la soluzione pi� seguita anche perch� non implica costi aggiuntivi per i condomini e richiede l'assunzione di una deliberazione pienamente legittima approvata con la maggioranza di legge che non crei pregiudizio a nessun condomino.

L'abbandono del veicolo negli spazi comuni

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Un veicolo che sia rimasto in evidente stato di abbandono negli spazi condominiali (cortile e quant'altro) viene sempre considerato "fuori uso" ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 209/2003.
Il condominio si pu� tutelare da tale abuso applicando al condomino una sanzione, se la previsione dell'infrazione � contenuta nel regolamento di condominio, che potr� essere integrato con norma ad hoc.
A fronte di tale comportamento, del tutto arbitrario, non � ammessa alcuna forma di autotutela da parte dell'assemblea, che si concretizzi nella rimozione dell'automezzo tramite l'intervento del carro attrezzi con spese a carico del proprietario dell'autovettura.
Si tratterebbe, nella specie, di applicare sanzioni diversamente afflittive rispetto a quelle previste dal Codice civile con l'art. 70 disp. att. c.c.
Trattasi di divieto che opera anche nei confronti del singolo condomino, il quale non potr� mai determinarsi unilateralmente a procedere alla rimozione dell'automezzo, tramite societ� specializzata.

Avv. Nicola Comite � n.comite@hotmail.it


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