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Data: 23/04/2024 07:00:00 - Autore: Gianpaolo Aprea
Compenso amministratore di condominio[Torna su]
Un ex amministratore citava innanzi al Tribunale di Nola un condominio esponendo di non aver percepito il compenso professionale, nel periodo compreso tra il 01.01.2010 e il 25.09.2013, per complessivi € 5.002,50 e di aver anticipato spese per € 2.492,85, negli anni 2012 e 2013. Si costituiva in giudizio il condominio eccependo la prescrizione dei crediti vantati dall'ex amministratore; lamentava, inoltre, l'inadempimento del mandato per non essersi attivato nel richiedere gli oneri dovuti dai condomini e evidenziava la mancanza di prove dell'avversa domanda. Contratto di mandato e diritto al compenso[Torna su]
Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'amministratore di condominio agisce in virtù di un contratto di mandato stipulato con i condomini, che si presume oneroso. Il rapporto giuridico intercorrente tra l'amministratore e i condomini, pertanto, è disciplinato dagli artt. 1703 e seguenti c.c. L'amministratore, dunque, in qualità di mandatario del condominio ha diritto a percepire un compenso dai condomini; del resto, si ritiene che, al fine della costituzione di un valido rapporto di amministrazione condominiale, ai sensi dell'art. 1129 c.c., il requisito formale della nomina sussista soltanto in presenza di un documento, approvato dall'assemblea, che rechi, anche mediante richiamo ad un preventivo espressamente indicato come parte integrante del contenuto di esso, l'elemento essenziale della analitica specificazione dell'importo dovuto a titolo di compenso, specificazione che non può invece ritenersi implicita nella delibera assembleare di approvazione del rendiconto. Pertanto, nel momento in cui viene deliberata la nomina dell'amministratore di condominio, viene stipulato un contratto di mandato oneroso con il medesimo, da cui scaturisce il diritto al compenso in favore del mandatario. Tale diritto può essere riconosciuto dall'assemblea condominiale, al momento dell'approvazione del rendiconto; in mancanza di un rendiconto approvato il credito dell'amministratore non può ritenersi né liquido né esigibile. Tuttavia, anche in mancanza dell'approvazione del rendiconto, che costituisce un mero riconoscimento del debito, l'amministratore può ottenere la corresponsione del compenso, provando in giudizio di aver svolto la propria attività. Infatti, l'obbligo del condominio di pagare il compenso all'amministratore discende direttamente dal contratto di mandato stipulato con l'amministratore; non si può consentire ai condomini di sottrarsi all'adempimento di tale obbligazione, attraverso la mancata approvazione del rendiconto presentato dall'amministratore. Di conseguenza, a prescindere dalla produzione in giudizio delle delibere di approvazione dei rendiconti, si deve ritenere che l'attore abbia espletato l'incarico di amministratore del condominio in questione e, pertanto, che egli abbia maturato il diritto a percepire il corrispettivo pattuito. Spese anticipate dall'amministratore di condominio[Torna su]
Con riferimento alle spese anticipate è posto a carico dell'amministratore l'onere di provare gli esborsi effettuati nell'interesse del condominio. Non avendo prodotto la delibera di approvazione dei rendiconti relativi agli esercizi di riferimento, l'attore avrebbe dovuto dimostrare di aver utilizzato risorse proprie per effettuare spese nell'interesse del condominio. Tale prova non è stata fornita. Decisione[Torna su]
Il Tribunale di Nola con la sentenza n. 876 del 18 Marzo 2024 condanna il condominio al pagamento, in favore dell'ex amministratore, della somma di € 5.002,50 a titolo di compenso per il mandato espletato. Avv. Gianpaolo ApreaVico Acitillo n.160- 80127 Napoli email:info@avvocatoaprea.it |
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