Data: 24/04/2024 07:00:00 - Autore: Redazione

La quantificazione delle spese di lite non subisce deroghe nel �caso particolare in cui la parte vittoriosa � stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato�; infatti anche in tal caso il giudice civile �applica gli ordinari criteri di liquidazione�, pure se lo Stato corrisponde al difensore del non abbiente un compenso dimezzato.
� quanto ha affermato la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 64/2024 (sotto allegata), dichiarando non fondate le questioni di legittimit� costituzionale sollevate sull'art. 133, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002.
La sentenza ha precisato che l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato fa sorgere un rapporto che si instaura direttamente tra lo Stato stesso e il difensore del beneficiario del patrocinio.
A tale rapporto �le parti del giudizio rimangono totalmente estranee�: l'applicazione dei normali criteri di liquidazione pertanto non si traduce, per il soccombente, in una �ulteriore effettiva decurtazione� patrimoniale rispetto a quella avrebbe subito ove la controparte non fosse stata indigente.
Ragionando diversamente, del resto, si perverrebbe al risultato di �garantire un ingiustificato vantaggio patrimoniale alla parte soccombente solo perch� la controparte rientra fra gli indigenti e lo Stato si fa carico, anche attraverso la fiscalit� generale, dell'onere del loro patrocinio�.
Sono state in tal modo disattese le censure con le quali il Tribunale di Cagliari sosteneva che, per effetto della disposizione censurata, il soccombente subirebbe un �prelievo coattivo� di natura tributaria.
La sentenza ha altres� escluso la violazione dell'art. 76 Cost. per eccesso di delega. La disposizione censurata non ha, infatti, �carattere realmente innovativo rispetto al quadro normativo previgente�; nella redazione del testo unico, pertanto, il Governo ha rispettato il criterio direttivo del coordinamento formale delle norme oggetto del riordino delegatogli.

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