Data: 28/04/2024 06:00:00 - Autore: Redazione

Intelligenza artificiale: le novit� del ddl

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Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro della giustizia Carlo Nordio, ha approvato il 23 aprile 2024, con la previsione della richiesta alle Camere di sollecita calendarizzazione nel rispetto dei regolamenti dei due rami del Parlamento, un disegno di legge per l'introduzione di disposizioni e la delega al Governo in materia di intelligenza artificiale.

Cinque gli ambiti di intervento: strategia nazionale, autorit� nazionali, azioni di promozione, tutela del diritto di autore, sanzioni penali. Si prevede, inoltre, una delega al governo per adeguare l'ordinamento nazionale al Regolamento UE in materie come l'alfabetizzazione dei cittadini in materia di IA (sia nei percorsi scolastici che in quelli universitari) e la formazione da parte degli ordini professionali per professionisti e operatori. La delega riguarda anche il riordino in materia penale per adeguare reati e sanzioni all'uso illecito dei sistemi di IA.

Principi fondamentali e promozione dell'IA

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Le norme contenute nel del prevedono che il ciclo di vita dei sistemi e dei modelli di intelligenza artificiale debba basarsi sul "rispetto dei diritti fondamentali e delle libert� dell'ordinamento italiano ed europeo oltre che sui principi di trasparenza, proporzionalit�, sicurezza, valorizzazione anche economica del dato, protezione dei dati personali, riservatezza, robustezza, accuratezza, non discriminazione, parit� dei sessi e sostenibilit�".

Vengono specificati, inoltre, i principi che caratterizzano lo sviluppo e soprattutto la concreta applicazione nel rispetto dell'autonomia e del potere decisionale dell'uomo, della prevenzione del danno, della conoscibilit�, della spiegabilit�. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale non deve pregiudicare, infatti, la vita democratica del Paese e delle istituzioni. Viene garantito alle persone con disabilit� il pieno accesso ai sistemi di intelligenza artificiale senza forme di discriminazione e per tutti l'uso dell'IA nei mezzi di comunicazione deve avvenire senza pregiudizio "ai principi di libert� e pluralismo alla libert� di espressione e del diritto all'obiettivit�, completezza, imparzialit� e lealt� dell'informazione".
Fatte queste premesse lo Stato promuove l'IA nei settori produttivi, al fine di "migliorare la produttivit� e avviare nuove attivit� economiche per il benessere sociale, nel rispetto principio generale della concorrenza nel mercato, dell'utilizzo e della disponibilit� di dati ad alta qualit�".

IA nella giustizia

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Oltre a disposizioni di settore, relative alla sanit� e disabilit�, al lavoro, alla PA e per la cybersicurezza nazionale, il DDL prevede regole specifiche anche nel settore giustizia.

Nell'amministrazione della giustizia, si legge nel comunicato ufficiale dell'esecutivo, "l'utilizzo dell'IA � consentito esclusivamente per finalit� strumentali e di supporto, quindi per l'organizzazione e la semplificazione del lavoro giudiziario nonch� per la ricerca giurisprudenziale e dottrinale anche finalizzata all'individuazione di orientamenti interpretativi. � sempre riservata al magistrato la decisione sull'interpretazione della legge, la valutazione dei fatti e delle prove e sull'adozione di ogni provvedimento inclusa la sentenza.
Tra le materie di competenza esclusiva del tribunale civile si aggiungono le cause che hanno ad oggetto il funzionamento di un sistema di intelligenza artificiale".

Strategia nazionale per l'IA

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Si introduce, inoltre, la Strategia nazionale per l'intelligenza artificiale, il documento che garantisce la collaborazione tra pubblico e privato, coordinando le azioni della pubblica amministrazione in materia e le misure e gli incentivi economici rivolti allo sviluppo imprenditoriale ed industriale. I risultati del monitoraggio vengono trasmessi annualmente alle Camere.

Vengono istituite le Autorit� nazionali per l'intelligenza artificiale, disponendo l'affidamento all'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) e all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) del compito di garantire l'applicazione e l'attuazione della normativa nazionale e dell'Unione europea in materia di AI.

Si prevedono investimenti per un ammontare complessivo di 1 miliardo di euro, nei settori dell'intelligenza artificiale, della cybersicurezza e del quantum computing delle telecomunicazioni e delle tecnologie per queste abilitanti, al fine di favorire lo sviluppo, la crescita e il consolidamento delle imprese operanti in tali settori.

Tutela degli utenti e in materia di diritto d'autore

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Il testo prevede misure, nell'ambito del "Testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi", volte a favorire l'identificazione e il riconoscimento dei sistemi di intelligenza artificiale nella creazione di contenuti testuali, fotografici, audiovisivi e radiofonici. Il contenuto che sia stato completamente o parzialmente generato, modificato o alterato dai sistemi di intelligenza artificiale, in modo tale da presentare come reali dati, fatti e informazioni che non lo sono, deve avere un elemento o segno identificativo, anche in filigrana o marcatura incorporata con l'acronimo "IA" o, nel caso audio, attraverso annunci audio ovvero con tecnologie adatte a consentire il riconoscimento. Fanno eccezione a tale marchiatura l'opera o un programma manifestamente creativo, satirico, artistico o fittizio, fatte salve le tutele per i diritti e le libert� dei terzi. Le misure attuative sono definite con specifico regolamento dell'AGCOM.

Nell'ambito della legge sul diritto d'autore si prevede una disciplina specifica per le opere create con l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale, assicurando l'identificazione delle opere e degli altri materiali il cui utilizzo non sia espressamente riservato dai titolari del diritto d'autore.

Reati commessi tramite IA

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Sul fronte penale, si prevede un aumento della pena per i reati commessi mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale, quando gli stessi, per la loro natura o per le modalit� di utilizzo, abbiano costituito mezzo insidioso, o quando il loro impiego abbia comunque ostacolato la pubblica o la privata difesa o aggravato le conseguenze del reato.

Un'ulteriore aggravante � prevista per chi, attraverso la diffusione di prodotti dell'IA, prova ad alterare i risultati delle competizioni elettorali, come gi� avvenuto in altre nazioni europee.
Si punisce l'illecita diffusione di contenuti generati o manipolati con sistemi di intelligenza artificiale, atti a indurre in inganno sulla loro genuinit�, con la pena da uno a cinque anni di reclusione se dal fatto deriva un danno ingiusto.
Si introducono circostanze aggravanti speciali per alcuni reati nei quali l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale abbia una straordinaria capacit� di propagazione dell'offesa.
Infine, attraverso apposita delega, il Governo � chiamato a prevedere:

  1. strumenti tesi ad inibire la diffusione e a rimuovere contenuti generati illecitamente anche con sistemi di intelligenza artificiale, supportati da un adeguato sistema di sanzioni;
  2. una o pi� autonome fattispecie di reato, punite a titolo di dolo o di colpa, nonch� ulteriori fattispecie di reato, punite a titolo di dolo, dirette a tutelare specifici beni giuridici esposti a rischio di compromissione per effetto dell'utilizzazione di sistemi di intelligenza artificiale;
  3. una circostanza aggravante speciale per i delitti dolosi puniti con pena diversa dall'ergastolo nei quali l'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale incida in termini di rilevante gravit� sull'offesa;
  4. una revisione della normativa sostanziale e processuale vigente, anche a fini di razionalizzazione complessiva del sistema.

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