Data: 30/04/2024 07:00:00 - Autore: Redazione

La Consulta (sentenza n. 73/2024 sotto allegata) ha dichiarato non fondate le questioni di legittimit� costituzionale dell'art. 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente), che disciplina il trattamento di fine servizio spettante ai dipendenti degli enti pubblici non economici (cosiddetti parastatali) non soggetti al regime privatistico di trattamento di fine rapporto.
La disposizione scrutinata, in base all'interpretazione fornitane dalla giurisprudenza di legittimit�, costituente �diritto vivente�, pone a base del calcolo di tale emolumento il solo stipendio tabellare e gli scatti di anzianit�, con esclusione di qualsiasi altro compenso.
La questione era stata sollevata dal Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, chiamato a decidere sulla domanda dell'INAIL di restituzione di somme erogate, con riserva, a titolo di indennit� di anzianit�, ad un proprio dipendente dell'area legale.
La Corte ha, anzitutto, ritenuto insussistenti i lamentati vizi di irragionevolezza e irrazionalit�, rimarcando come la nozione di stipendio utile alla determinazione dell'indennit� di anzianit� indicata dal diritto vivente sia, al contrario, coerente con la logica di razionalizzazione che pervade la legge n. 70 del 1975, e, pi� in generale, con l'ordinamento del pubblico impiego non contrattualizzato, e rispondente a specifiche esigenze di unificazione del regime giuridico ed economico del personale del parastato, oltre che di controllo e di prevedibilit� della spesa pubblica.
� stata esclusa anche la disparit� di trattamento dedotta dal rimettente tra i dipendenti degli enti pubblici appartenenti all'area professionale legale e quelli con qualifica dirigenziale, per il differente status giuridico ed economico delle relative categorie. In merito alla censura ex art. 36 Cost., la Corte, nel ribadire la propria giurisprudenza secondo la quale l'indennit� di anzianit�, cos� come gli altri trattamenti di fine servizio, integra una forma di retribuzione differita e quindi � presidiata dalle garanzie costituzionali della sufficienza e della proporzionalit� alla quantit� e alla qualit� del lavoro prestato, ha, per�, precisato che, affinch� l'indennit� di anzianit� possa ritenersi conforme ai canoni costituzionali di sufficienza e di proporzionalit�, non deve sussistere una rispondenza pedissequa tra la sua composizione e quella del trattamento economico di attivit�, tale per cui ogni singola voce della retribuzione debba essere considerata nel trattamento di fine servizio. Nel rapporto di lavoro non contrattualizzato, in cui spetta alla discrezionalit� del legislatore individuare, nel rispetto delle garanzie sancite dalla Costituzione, la base retributiva delle singole indennit� di fine servizio e la relativa misura, la conformit� ai principi espressi dall'art. 36 Cost. deve, invece, ritenersi osservata ove tali indennit� esprimano, in proporzione, il trattamento economico fondamentale, che include componenti spettanti in modo fisso e continuativo (stipendio tabellare, incrementi dipendenti dall'anzianit� di servizio, assegno per il nucleo familiare, oggi assegno unico).
La "quota onorari", ha concluso la Corte, costituisce un'attribuzione di carattere non fisso, ma accessorio e variabile, che non pu�, perci�, essere ricompresa nel trattamento economico fondamentale, aggiungendosi alla retribuzione riconosciuta ai legali del parastato, in ragione del loro status di pubblici dipendenti.

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