Data: 07/05/2024 07:00:00 - Autore: Alfonsina Biscardi

Il provvedimento del Procuratore Generale

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Come rilevato in "Manipolazione Euribor: la parola passa alle Sezioni Unite", nel mese di marzo il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto al primo Presidente di valutare l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite di un caso di nullità delle pattuizioni dei tassi di interesse dei mutui ancorata all'Euribor per il periodo 2005-2008.

In particolare, il Procuratore ha ritenuto che l'intervento delle Sezioni Unite fosse necessario a chiarire:

  • se la decisione della Commissione Antitrust Europea C (2013) 8512/1 del 4.12.2013 (che ha accertato l'avvenuta manipolazione dell'Euribor in violazione della normativa antitrust) vale come presupposto fondamentale e prova privilegiata della condotta illecita, per tutte le banche e non solo per quelle direttamente coinvolte nel relativo accertamento;
  • quale sia l'onere della prova incombente su chi agisce in giudizio.

La prova della manipolazione dell'Euribor

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Con la sentenza n. 12007 del 3 maggio 2024 (sotto allegata), la Cassazione ritiene non sia necessario rimettere la questione alle Sezioni Unite e fornisce una regola di giudizio che serve come criterio per casi analoghi.

Ebbene, in primo luogo, secondo la sentenza in esame, la nullità della pattuizione degli interessi ancorata all'Euribor per il periodo 2005-2008 si configura solo qualora una delle parti del contratto (la banca) abbia consapevolmente fatto riferimento al parametro alterato da pratiche anticoncorrenziali, per beneficiare degli effetti di tale alterazione.

Pertanto, quando si agisce contro una delle banche che sono state coinvolte nell'accertamento della Commissione Antistrust europea, ai fini probatori, deve essere allegato il provvedimento C (2013) 8512/1 del 4.12.2013. Invece, qualora si agisca contro una banca diversa da quelle manipolanti, si deve fornire il provare della effettiva alterazione dei tassi Euribor.

Inoltre, la sentenza chiarisce che dalla prova della manipolazione dell'Euribor, consegue la nullità della clausola che pattuisce il tasso di interesse rinviando a tale parametro, e, quindi la nullità del contratto ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c.

L'inefficacia del mutuo come titolo esecutivo

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Va, altresì, rilevato che la sentenza in esame ribadisce un principio fondamentale per la tutela di chi ha contratto un mutuo. Nei mutui fondiari la banca concede una somma a mutuo e la eroga al mutuatario con un accredito. Tuttavia, il contratto di mutuo prevede che tale somma sia immediatamente ed integralmente restituita dal mutuatario alla banca (in forma di deposito cauzionale), con l'intesa che essa sarà svincolata in favore del mutuatario stesso, solo al verificarsi di determinate condizioni future ed incerte.

Ebbene, ove non via sia la prova che la banca abbia svincolato effettivamente il denaro a favore del mutuante e, quindi, che quest'ultimo ne abbia conseguito la concreta disponibilità. il contratto di mutuo non può costituire un valido titolo ex art. 474 c.p.c. da porre a fondamento di una procedura esecutiva.

Infatti, è necessario che con un atto pubblico o una scrittura privata autenticata si attesti l'effettivo svincolo della somma già mutuata (e ritrasferita alla mutuante) in favore della parte mutuataria, a seguito del quale nasce l'obbligazione di restituzione della somma.

Dott.ssa Alfonsina Biscardi


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