Data: 19/05/2024 06:00:00 - Autore: Redazione

"Ai fini della prescrizione dell'azione disciplinare, la violazione del divieto di cui all'art. 48 cdf č un illecito deontologico di carattere istantaneo, che si consuma ed esaurisce al momento stesso della produzione in giudizio della corrispondenza riservata tra colleghi". Cosė il Consiglio Nazionale Forense, nella sentenza n. 2/2024 (pubblicata il 3 aprile sul sito del Codice deontologico e sotto allegata).

Chiamato ad esprimersi sul ricorso di un avvocato sanzionato con la censura per aver prodotto in pių cause civili la corrispondenza inviata al collega contenente una proposta transattiva, il CNF ha richiamato la propria giurisprudenza pregressa (con. Cnf n. 148/2023; n. 221/2022).

Deve quindi ritenersi superato il precedente orientamento, conclude il Consiglio, "secondo cui la produzione in giudizio di corrispondenza riservata sarebbe invece un illecito deontologico permanente o continuato, sostenuto dalla giurisprudenza pių risalente" (tra cui: Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 26 settembre 2014, n. 117, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 24 luglio 2014, n. 101, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 7 ottobre 2013, n. 170).


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