Data: 13/05/2024 07:00:00 - Autore: Matteo Santini

Trattamento fiscale dei trust

L'Agenzia delle Entrate (con la circolare n. 34 /E del 20 ottobre 2022) fornisce alcune importanti indicazioni sulla disciplina dei trust. La circolare chiarisce alcuni aspetti sul trattamento fiscale del trust a seguito dei recenti orientamenti giurisprudenziali.

Per accertare la tassazione di un Trust ai fini delle imposte sui redditi occorre stabilire se trattasi di un Trust residente o non residente e se � un Trust opaco o trasparente e, ai fini della determinazione del reddito prodotto dal trust (sia opaco che trasparente), se l'attivit� svolta dal trust ha natura natura commerciale" (trust che ha ad oggetto principale l'esercizio dell'attivit� di impresa e che possa essere qualificato sotto il profilo fiscale come ente commerciale) o "non commerciale".

In caso di Trust non residente si deve verificare se questi sia stabilito in Stati e territori considerati a fiscalit� privilegiata in base all'articolo 47-bis del TUIR , in relazione ai redditi prodotti dal trust o se sia stabilito in in Stati o territori differenti da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del TUIR.

Residenza fiscale del trust

Anche se un Trust � disciplinato da una legge estera ci� non significa che questo sia un Trust estero.

Per accertare la residenza fiscale del trust ai sensi alla legislazione italiana, per prima cosa, si deve applicare l'articolo 73 (Soggetti passivi), comma 3, prima parte, del Testo unico delle imposte sui redditi del 22/12/1986 n. 917 (T.U.I.R.) il quale sancisce che, ai fini delle imposte sui redditi, si considerano residenti le societ� e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.

Dei tre criteri di collegamento con il territorio dello Stato (sede legale, sede dell'amministrazione, oggetto principale), alternativi fra di loro, il primo criterio, la sede legale trova difficilmente applicazione con riferimento ai trust.

Per l'Agenzia delle Entrate, nella circolare del 6 agosto 2007, n. 48/E (paragrafo 3.1) e nella circolare n. 34 /E del 20 ottobre 2022, nella maggioranza dei casi, la residenza del trust viene stabilita in base:

  • alla sede dell'amministrazione che coincide, normalmente, con il luogo di residenza del trustee. Se il trustee opera come tale in uno Stato diverso da quello di residenza, assumer� rilievo tale secondo Stato;
  • all'oggetto principale dell'attivit�. Ai sensi dell'articolo 73 (Soggetti passivi), comma 5 del (T.U.I.R.): "In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente residente e' determinato in base all'attivita' effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti".

Per la determinazione dell'oggetto principale ove il trust fund sia ubicato in luogo diverso da quello dove il trustee svolge la propria attivit� di gestione, l'Agenzia delle Entrate nella circolare del 6 agosto 2007, n. 48/E (paragrafo 3.1) e nella circolare n. 34 /E del 20 ottobre 2022, stabilisce che con riferimento ai trust immobiliari occorre accertare il luogo di prevalente localizzazione degli immobili; mentre in reazione ai trust mobiliari occorre avere riguardo all'effettiva attivit� esercitata.

L'articolo 73 (Soggetti passivi), comma 3, seconda parte, del Testo unico delle imposte sui redditi del 22/12/1986 n. 917 (T.U.I.R.) dispone che: "Si considerano altres� residenti nel territorio dello Stato �. salvo prova contraria, i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. Si considerano, inoltre, residenti nel territorio dello Stato i trust istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un'attribuzione che importi il trasferimento di propriet� di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari, anche per quote, nonch� vincoli di destinazione sugli stessi".

Quindi, si considerano residenti in Italia i Trust istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis (Decreto del 04/09/1996 � Min. Finanze (Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni))

  • salvo prova contraria, in cui almeno uno dei disponenti ed almeno uno dei beneficiari del trust siano fiscalmente residenti in Italia;
  • quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente nel territorio dello Stato effettui in favore del trust un'attribuzione che importi il trasferimento di propriet� di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari.


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