Data: 16/05/2024 06:00:00 - Autore: Claudio Capozza

Violazione codice della strada: la vicenda

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Il Tribunale in epigrafe, in composizione monocratica, si � pronunciato a seguito di una causa civile di II grado, promossa dal Comune di ARSIE' (BL) � come parte appellante � nei confronti di un uomo � come parte appellata, avente ad oggetto: Opposizione a Ordinanza ingiunzione ex art. 22 Legge 689/1981 (violazione Codice della strada).

Il Giudice di Pace ad�to dalla parte appellata, accoglieva il ricorso avverso il Verbale di accertamento di violazione del C.d.S. annullando il provvedimento. All'istruttoria dibattimentale emergeva che l'accertamento della violazione contestata nel verbale suddetto, fosse stato svolto a mezzo di apparecchiature approvate ma non omologate: questione venutasi a consolidare dalla recente giurisprudenza, anche di legittimit�, formatasi sulla materia.

In particolare, l'esigenza che siffatte apparecchiature siano provviste di omologazione sarebbe espressamente sancita dalla Cassazione, nelle pronunce nn. 8694/2022, 14597/2021, 18354/2018, in quanto in tali pronunce si fa riferimento all'omologazione come unico titolo abilitativo iniziale che consente il legittimo uso del dispositivo.

Tali considerazioni portavano il Giudice di Pace a concludere per la declaratoria di illegittimit� del verbale in quanto l'apparecchiatura concretamente utilizzata era semplicemente approvata con decreto del M.I.T., e non provvista dell'omologazione che sarebbe imposta dalla normativa, cos� come interpretata.

A pag. 4 della presente Sentenza, si legge: L'appellante si duole della sentenza resa dal Giudice di Pace nella parte in cui si afferma che solo la strumentazione omologata costituirebbe fonte di prova per l'accertamento del mancato rispetto dei limiti di velocit�, in quanto, secondo l'ente pubblico, gli organi di polizia stradale potrebbero utilizzare strumentazione che, seppur non omologata, sia provvista di approvazione. Ed invero. l'apparecchiatura utilizzata dall'amministrazione sarebbe semplicemente approvata con decreto del MIT.

Approvazione e omologazione: la vexata quaestio

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Il Giudice di Pace, osserva che approvazione ed omologazione sarebbero due procedimenti distinti, e che solo la seconda sarebbe idonea a conferire la valenza di prova legale agli accertamenti strumentali sul superamento dei limiti di velocit�, sulla base dell'interpretazione dell'art. 192, reg. att., C.d.S.

Dalle istruttorie dibattimentali emergenti nei due diversi gradi di giudizio, nonch� prodromiche alle pronunce giudiziali, hanno esitato in buona sostanza, la stessa motivazione in ordine:

1. all'annullamento del Verbale di Accertamento d'infrazione al C.d.S. in sede di opposizione all'Ordinanza-Ingiunzione ad opera del Giudice di pace di Belluno (Giudice di primo grado),

2. al rigetto in sede di appello del provvedimento del Giudice di Pace, dinnanzi al Giudice del Tribunale Ordinario di Belluno (Giudice di secondo grado),

scaturenti entrambi dalla diversa valenza giuridica di due provvedimenti amministrativi aventi l'uno la forma dell'approvazione, l'altro quello dell'omologazione: con riferimento alla strumentazione utilizzata per l'accertamento dell'infrazione che ha originato i contenziosi per i quali vi � stato distinto e diverso grado di giurisdizione, nonch� le conseguenti pronunce.

In buona sostanza i 2 diversi Giudici concordano sul fatto che, anche per consolidata giurisprudenza della suprema Corte di Cassazione, solo l'omologazione � istituto idoneo ad esitare il requisito di legittimit� all'uso di strumentazione che ne � provvista, non gi� la mera approvazione del M.I.T: di conseguenza, solo attrezzature legittime, in quanto omologate, sarebbero utilizzabili per l'accertamento strumentale di violazioni a norme del Codice della Strada.

Addirittura, dalla lettura della sentenza del Tribunale di Belluno, a pag. 4 � ultimo paragrafo, � scritto � "Il Giudice di pace, tuttavia, prende posizione sulla nota querelle approvazione / omologazione con argomentazioni sulle quali in questa sede non � neanche necessario entrare nel merito in quanto l'apparecchiatura utilizzata dal Comune di Arsi� non risulta, n� approvata, n� omologata.

Invero come � dato rilevare dal verbale impugnato, l'apparecchio di rilevamento EnginNe S.r.l. Enves Evo MVD 1605 matricola 0x0002ec33, sarebbe dotato esclusivamente del certificato di taratura LAT249 del 16 febbraio 2022, emesso dal laboratorio accreditato Pulenergy Metrovis S.r.l., allegato dal Comune di Arsi� alla memoria di costituzione in primo grado su do. 4 e definito impropriamente "Certificato di taratura e approvazione".

In realt�, la questione � di gran lunga e pi� complessa da quella rappresentata e desumibile dalla lettura delle 2 sentenze: ove l'elemento approvazione / omologazione sarebbe lo spartiacque dirimente per la decisione del Giudice.

I motivi sono d'appresso esplicitati.

Sono stati impiegati fiumi d'inchiostro sulla controversa ed annosa quaestio relativa alla reale o meno sinom�a dei termini "approvazione" oppure "omologazione", quali condizioni giuridiche necessariamente sussistenti per gli Autovelox, affinch� il loro utilizzo fosse ritenuto legittimo: con le conseguenti riverberazioni giuridiche sulla legittimit� dei procedimenti scaturenti in caso di asserite violazioni al C.d.S.

Tutto ci� � avvenuto, ad avviso dello scrivente, perch� la questione dello strumento di misura Autovelox � partita male, gestita malissimo e rappezzata peggio.

Un Autovelox, nella sua materialit�, � indubbiamente uno strumento di misura: � infatti destinato ad accertare la velocit� di un mezzo in movimento, ovvero il rapporto tra lo spazio percorso, detto S � misurato in metri � diviso il tempo impiegato a percorrerlo detto T, misurato in secondi, donde a nota formula matematica tratta dalla fisica: V = S/T.

Sarebbe bastato riflettere sul fatto che, se lo strumento Autovelox deve essere l'elemento con il quale accertare l'avvenuta o meno violazione di una norma legale - quale quella della velocit� max da non superare � legale deve essere lo strumento impiegato per l'accertamento della velocit�, ovvero, l'Autovelox medesimo.

Pertanto ci si trova in piena sintonia con gli assunti scritti dai 2 Giudici nelle rispettive sentenze: ovvero che solo attrezzature legittime, in quanto omologate, sarebbero utilizzabili per l'accertamento strumentale di violazioni a norme del Codice della Strada.

Requisiti di legalit� dell'autovelox

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Il problema, semmai, � quale iter normativo doveva essere percorso per far conseguire il carattere di legalit� allo strumento di misura Autovelox " Per dettato costituzionale � art. 117, comma r, e conseguente Legge attributiva in materia di Metrologia legale al Ministero dell'Industria e Commercio, poi MISE, ora MIMIT, non spiega invece la devoluzione al M.I.T. della vexata quaestio Autovelox !

La soluzione pi� logica, doveva consiste nell'instradarla nell'alveo del legislazione gi� da tempo tracciato � parliamo del T.U delle Leggi Metriche n. 7088 del 23.8.1890 e dal Regolamento di Fabbricazione Metrica approvato con R.D. 12.06.1902 n.226.

E' appena il caso di ribadire la vigenza dell'art. 11 del citato R.D. 23 agosto 1890, n. 7088, che cos� dispone: "Ogni convenzione di quantit� che non sia di solo danaro, anche per privata scrittura, dovr� farsi in pesi o misure legali". Ci� radica il principio di legalit� in tema di pesi e misure e di strumenti per pesare e per misurare, nel vigente ordinamento.

Gi� si � affermato che l'Autovelox � uno strumento di misura destinato a misurare la grandezza derivata Velocit�, quale: Spazio/Tempo; quando tale apparecchiatura � impiegata per "Controlli metrologici legali", ovvero per motivi di: interesse pubblico, sicurezza pubblica, ordine pubblico, declinati nella Direttiva 2004/22/CE del 31.3.2004, poi novellata dalla Direttiva 2014/32/UE del 26.2.2014, tale strumentazione deve essere di tipo legale.

Conclusivamente ogni strumento di misura, se impiegato per scopi legali, ovvero se utilizzato per motivi di interesse pubblico, sanit� pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealt� delle transazioni commerciali", dovr� essere di tipo legale.

Pertanto, se un qualsiasi strumento di misura appartiene una delle 10 categorie di strumenti previsti nella MID, deve possedere la marcatura CE e quella supplementare M. Se non appartiene ad alcuna delle 10 categorie, deve essere munito dei Bolli di Verificazione Prima, previsti dall'ordinamento interno italiano.

Quanto sopra � dettagliatamente e minutamente descritto sul sito del MiMIT (ex Mi.S.E.) ai seguenti link:

  • Metrologia Legale: Ammissione degli strumenti di misura di tipo "nazionale" https://www.mimit.gov.it/it/mercato-e-consumatori/normativa-tecnica/metrologia
  • Strumenti di misura: https://www.mimit.gov.it/it/mercato-e-consumatori/normativa-tecnica/metrologia/strumenti-di-misura Quarto rigo del Paragrafo Procedimenti e Policy
  • Approvazione di strumenti di misura nazionali e varianti, non contemplati dalla direttiva MID: https://www.mimit.gov.it/it/metrologia/sistema-di-garanzia-della-qualita-82896365

Insomma, allo scopo di accertare una violazione di legge, per la quale � necessario utilizzare uno strumento di misura, lo stesso non pu� che essere di tipo legale. E' un concetto cos� difficile"


Cav. Claudio Capozza


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