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Data: 16/05/2024 06:00:00 - Autore: Claudio Capozza
Violazione codice della strada: la vicenda[Torna su]
Il Tribunale in epigrafe, in composizione monocratica, si è pronunciato a seguito di una causa civile di II grado, promossa dal Comune di ARSIE' (BL) – come parte appellante – nei confronti di un uomo – come parte appellata, avente ad oggetto: Opposizione a Ordinanza ingiunzione ex art. 22 Legge 689/1981 (violazione Codice della strada). Il Giudice di Pace adìto dalla parte appellata, accoglieva il ricorso avverso il Verbale di accertamento di violazione del C.d.S. annullando il provvedimento. All'istruttoria dibattimentale emergeva che l'accertamento della violazione contestata nel verbale suddetto, fosse stato svolto a mezzo di apparecchiature approvate ma non omologate: questione venutasi a consolidare dalla recente giurisprudenza, anche di legittimità, formatasi sulla materia. In particolare, l'esigenza che siffatte apparecchiature siano provviste di omologazione sarebbe espressamente sancita dalla Cassazione, nelle pronunce nn. 8694/2022, 14597/2021, 18354/2018, in quanto in tali pronunce si fa riferimento all'omologazione come unico titolo abilitativo iniziale che consente il legittimo uso del dispositivo. Tali considerazioni portavano il Giudice di Pace a concludere per la declaratoria di illegittimità del verbale in quanto l'apparecchiatura concretamente utilizzata era semplicemente approvata con decreto del M.I.T., e non provvista dell'omologazione che sarebbe imposta dalla normativa, così come interpretata. A pag. 4 della presente Sentenza, si legge: L'appellante si duole della sentenza resa dal Giudice di Pace nella parte in cui si afferma che solo la strumentazione omologata costituirebbe fonte di prova per l'accertamento del mancato rispetto dei limiti di velocità, in quanto, secondo l'ente pubblico, gli organi di polizia stradale potrebbero utilizzare strumentazione che, seppur non omologata, sia provvista di approvazione. Ed invero. l'apparecchiatura utilizzata dall'amministrazione sarebbe semplicemente approvata con decreto del MIT. Approvazione e omologazione: la vexata quaestio[Torna su]
Il Giudice di Pace, osserva che approvazione ed omologazione sarebbero due procedimenti distinti, e che solo la seconda sarebbe idonea a conferire la valenza di prova legale agli accertamenti strumentali sul superamento dei limiti di velocità, sulla base dell'interpretazione dell'art. 192, reg. att., C.d.S. Dalle istruttorie dibattimentali emergenti nei due diversi gradi di giudizio, nonché prodromiche alle pronunce giudiziali, hanno esitato in buona sostanza, la stessa motivazione in ordine: 1. all'annullamento del Verbale di Accertamento d'infrazione al C.d.S. in sede di opposizione all'Ordinanza-Ingiunzione ad opera del Giudice di pace di Belluno (Giudice di primo grado), 2. al rigetto in sede di appello del provvedimento del Giudice di Pace, dinnanzi al Giudice del Tribunale Ordinario di Belluno (Giudice di secondo grado), scaturenti entrambi dalla diversa valenza giuridica di due provvedimenti amministrativi aventi l'uno la forma dell'approvazione, l'altro quello dell'omologazione: con riferimento alla strumentazione utilizzata per l'accertamento dell'infrazione che ha originato i contenziosi per i quali vi è stato distinto e diverso grado di giurisdizione, nonché le conseguenti pronunce. In buona sostanza i 2 diversi Giudici concordano sul fatto che, anche per consolidata giurisprudenza della suprema Corte di Cassazione, solo l'omologazione è istituto idoneo ad esitare il requisito di legittimità all'uso di strumentazione che ne è provvista, non già la mera approvazione del M.I.T: di conseguenza, solo attrezzature legittime, in quanto omologate, sarebbero utilizzabili per l'accertamento strumentale di violazioni a norme del Codice della Strada. Addirittura, dalla lettura della sentenza del Tribunale di Belluno, a pag. 4 – ultimo paragrafo, è scritto – "Il Giudice di pace, tuttavia, prende posizione sulla nota querelle approvazione / omologazione con argomentazioni sulle quali in questa sede non è neanche necessario entrare nel merito in quanto l'apparecchiatura utilizzata dal Comune di Arsiè non risulta, né approvata, né omologata. Invero come è dato rilevare dal verbale impugnato, l'apparecchio di rilevamento EnginNe S.r.l. Enves Evo MVD 1605 matricola 0x0002ec33, sarebbe dotato esclusivamente del certificato di taratura LAT249 del 16 febbraio 2022, emesso dal laboratorio accreditato Pulenergy Metrovis S.r.l., allegato dal Comune di Arsiè alla memoria di costituzione in primo grado su do. 4 e definito impropriamente "Certificato di taratura e approvazione". In realtà, la questione è di gran lunga e più complessa da quella rappresentata e desumibile dalla lettura delle 2 sentenze: ove l'elemento approvazione / omologazione sarebbe lo spartiacque dirimente per la decisione del Giudice. I motivi sono d'appresso esplicitati. Sono stati impiegati fiumi d'inchiostro sulla controversa ed annosa quaestio relativa alla reale o meno sinomìa dei termini "approvazione" oppure "omologazione", quali condizioni giuridiche necessariamente sussistenti per gli Autovelox, affinché il loro utilizzo fosse ritenuto legittimo: con le conseguenti riverberazioni giuridiche sulla legittimità dei procedimenti scaturenti in caso di asserite violazioni al C.d.S. Tutto ciò è avvenuto, ad avviso dello scrivente, perché la questione dello strumento di misura Autovelox è partita male, gestita malissimo e rappezzata peggio. Un Autovelox, nella sua materialità, è indubbiamente uno strumento di misura: è infatti destinato ad accertare la velocità di un mezzo in movimento, ovvero il rapporto tra lo spazio percorso, detto S – misurato in metri – diviso il tempo impiegato a percorrerlo detto T, misurato in secondi, donde a nota formula matematica tratta dalla fisica: V = S/T. Sarebbe bastato riflettere sul fatto che, se lo strumento Autovelox deve essere l'elemento con il quale accertare l'avvenuta o meno violazione di una norma legale - quale quella della velocità max da non superare – legale deve essere lo strumento impiegato per l'accertamento della velocità, ovvero, l'Autovelox medesimo. Pertanto ci si trova in piena sintonia con gli assunti scritti dai 2 Giudici nelle rispettive sentenze: ovvero che solo attrezzature legittime, in quanto omologate, sarebbero utilizzabili per l'accertamento strumentale di violazioni a norme del Codice della Strada. Requisiti di legalità dell'autovelox[Torna su]
Il problema, semmai, è quale iter normativo doveva essere percorso per far conseguire il carattere di legalità allo strumento di misura Autovelox " Per dettato costituzionale – art. 117, comma r, e conseguente Legge attributiva in materia di Metrologia legale al Ministero dell'Industria e Commercio, poi MISE, ora MIMIT, non spiega invece la devoluzione al M.I.T. della vexata quaestio Autovelox ! La soluzione più logica, doveva consiste nell'instradarla nell'alveo del legislazione già da tempo tracciato – parliamo del T.U delle Leggi Metriche n. 7088 del 23.8.1890 e dal Regolamento di Fabbricazione Metrica approvato con R.D. 12.06.1902 n.226. E' appena il caso di ribadire la vigenza dell'art. 11 del citato R.D. 23 agosto 1890, n. 7088, che così dispone: "Ogni convenzione di quantità che non sia di solo danaro, anche per privata scrittura, dovrà farsi in pesi o misure legali". Ciò radica il principio di legalità in tema di pesi e misure e di strumenti per pesare e per misurare, nel vigente ordinamento. Già si è affermato che l'Autovelox è uno strumento di misura destinato a misurare la grandezza derivata Velocità, quale: Spazio/Tempo; quando tale apparecchiatura è impiegata per "Controlli metrologici legali", ovvero per motivi di: interesse pubblico, sicurezza pubblica, ordine pubblico, declinati nella Direttiva 2004/22/CE del 31.3.2004, poi novellata dalla Direttiva 2014/32/UE del 26.2.2014, tale strumentazione deve essere di tipo legale. Conclusivamente ogni strumento di misura, se impiegato per scopi legali, ovvero se utilizzato per motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali", dovrà essere di tipo legale. Pertanto, se un qualsiasi strumento di misura appartiene una delle 10 categorie di strumenti previsti nella MID, deve possedere la marcatura CE e quella supplementare M. Se non appartiene ad alcuna delle 10 categorie, deve essere munito dei Bolli di Verificazione Prima, previsti dall'ordinamento interno italiano. Quanto sopra è dettagliatamente e minutamente descritto sul sito del MiMIT (ex Mi.S.E.) ai seguenti link:
Insomma, allo scopo di accertare una violazione di legge, per la quale è necessario utilizzare uno strumento di misura, lo stesso non può che essere di tipo legale. E' un concetto così difficile"
Cav. Claudio Capozza
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