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Data: 18/05/2024 06:00:00 - Autore: Andrea Pedicone
Assegno di divorzio e nuova convivenza[Torna su]
Moglie e marito si separano. Alla donna spetta un assegno divorzile. Fin qui, nulla di nuovo. La donna, successivamente, inizia una frequentazione amorosa con un nuovo compagno di vita. L'ex marito, allora, chiede la revisione dell'assegno di divorzio quale conseguenza dell'avvenuta costituzione, da parte della beneficiaria, di un nuovo stabile nucleo relazionale. La Corte di Appello ha respinto il ricorso dell'attore. I Giudici affermano che la donna non ha un lavoro, e difficilmente potrà averne uno in conseguenza delle sue precarie condizioni di salute. Non è stata inoltre provata una effettiva e stabile convivenza dell'ex moglie con un altro uomo. Mera relazione sentimentale[Torna su]
Secondo i Giudici è stata accertata la sola sussistenza di una mera relazione sentimentale tra la donna ed il suo nuovo compagno, incontestabilmente residente all'estero. I viaggi e le reciproche visite dell'uno presso la residenza dell'altro non dimostrano una stabile ed effettiva convivenza, giacché sono circostanze indicative di una relazione a distanza che, in quanto tale, sarebbe priva di stabilità e certezze sulla sua stessa evoluzione e, quindi, sull'esistenza di un concreto progetto di vita con formazione di una nuova famiglia di fatto. L'ex marito è quindi ricorso per Cassazione. Progetto di vita comune e stabile relazione[Torna su]
In caso di richiesta di revisione dell'assegno divorzile, il Giudice deve verificare se, ed in che misura, le circostanze – sopravvenute e provate dalle parti – abbiano alterato l'equilibrio raggiunto ed adeguare, quindi, il contributo alla nuova situazione patrimoniale e reddituale (cfr. Cass. 10133/2007 – Cass. 787/2017 – Cass. 11177/2019). In tema di divorzio, nel caso in cui uno degli ex coniugi chieda la revisione/revoca dell'assegno a seguito dell'instaurazione – da parte dell'altro ex coniuge – di una convivenza more uxorio, il Giudice deve sì tenere conto della coabitazione tra le due persone, ma anche valutare nel loro complesso l'insieme di fatti secondari noti ed acquisiti, e gli eventuali nuovi argomenti di prova, che risiedono anche nel legame affettivo stabile e duraturo, per mezzo del quale i due soggetti si sono assunti impegni di assistenza morale e materiale, non necessariamente vincolati dalla convivenza (cfr. Cass. 14151/2022 – Cass. 10451/2023). La collocazione presso due distinte abitazioni, anche molto lontane tra loro, non esclude tout court l'esistenza di un progetto di vita comune e la stabile relazione. Ciò anche in considerazione delle nuove forme relazionali esistenti oggigiorno, distanti dalla staticità di un tempo. Il Giudice avrebbe dovuto quindi verificare se il risiedere in città così lontane consenta ugualmente di vivere la relazione in modo pieno e stabile, fatta di solidarietà ed affidamento reciproco tra i partner, come se si trattasse di coniugi che seguono un progetto comune di vita e di sussidio reciproco. La decisione della Cassazione[Torna su]
Per quanto precede, con l'ordinanza numero 13175 del 14 maggio 2024 (sotto allegata), la Suprema Corte, prima sezione civile, ha accolto il ricorso dell'uomo e rimesso gli atti alla competente Corte di Appello per una nuova valutazione dei fatti già acquisiti.
Andrea Pedicone Consulente investigativo ed in materia di protezione dei dati personali Auditor/Lead Auditor Qualificato UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017 Sistemi di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni |
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