Data: 21/05/2024 07:00:00 - Autore: Matteo Santini

Cosa si intende per protezione patrimoniale

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Per protezione patrimoniale si intende la protezione del patrimonio da tutti i rischi che direttamente od indirettamente possono compromettere la titolarit� di beni.

La protezione patrimoniale si pu� realizzare attraverso l'attuazione di strategie di "asset protection", la costituzione di societ� di capitali o trust, al fine contribuire a limitare l'esposizione del patrimonio personale in caso di contenziosi o pretese di terzi.

Anche la protezione del patrimonio familiare � un aspetto essenziale per assicurare la solidit� economica dei propri familiari.

In caso di "coppie non coniugate", � possibile stipulare accordi di convivenza.

Fasi della protezione del patrimonio

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La protezione del patrimonio si sviluppa in diverse fasi:

  • la gestione del patrimonio (cioe l'ottimizzazione delle risorse finanziarie, patrimoniali e fiscali), il mantenimento del patrimonio (ovvero la tutela dei beni i propri beni mediante il ricorso ad assicurazioni, separazione dei beni tra patrimonio personale e professionale, e le stregone per far fronte a condizioni di crisi e di emergenza),
  • il trasferimento del patrimonio (per assicurare la successione e la trasmissione dei beni agli eredi, mediante la pianificazione successoria, l'utilizzo di donazioni e trust).

La protezione patrimoniale �' rivolta anche alla tutela dei soggetti deboli (per far fronte a situazioni di disabilit� e malattia).

Per la protezione de patrimonio e' essenziale anche una corretta pianificazione successoria.

La tutela dei soggetti deboli, come i minori o gli anziani, pu� essere ottenuta attraverso strumenti come la tutela legale e l'istituzione di trust familiari.

Strumenti di protezione del patrimonio

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Gli strumenti di protezione del patrimonio hanno pertanto i seguenti obiettivi:

  • Garantire riservatezza, anche attraverso l'intestazione fiduciaria per Impedire l'aggressione da parte di terzi;
  • Garantire la segregazione, attuabile mediante diversi strumenti quali fondo patrimoniale, trust e polizze vita, che servono a separare parte del patrimonio al fine di:

  1. Sottrarlo all'aggressione dei creditori
  2. Ottimizzare la fiscalit�
  3. Sottrarlo dalla disponibilit� di soggetti non autosufficienti.

Ai sensi dell'articolo 2740 del codice civile "il debitore risponde delle obbligazioni con tutti i sui beni presenti e futuri".

Mentre, gli articoli 167 e seguenti del codice civile sanciscono che con l'atto di destinazione un soggetto detto conferente sottrae uno o pi� "beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri" dal suo patrimonio alla garanzia patrimoniale di cui sopra, imprimendo su di essi un vincolo di destinazione funzionale al soddisfacimento di interessi meritevoli di tutela che riguardino altri soggetti determinati, detti beneficiari, a favore dei quali sia i beni che i loro frutti devono essere impiegati. Il vincolo, una volta trascritto, non consente di aggredire i beni in esso conferiti i quali restano cos� "isolati" dal resto del patrimonio del debitore. Si tratta di un vincolo di destinazione autodichiarato.

Quindi, requisito essenziale per la sottrazione del patrimonio dalla responsabilit� patrimoniale ex art. 2740, vi � quello degli interessi meritevoli di tutela.

Per la giurisprudenza di merito, quando la costituzione del vincolo non prevede nessun trasferimento di propriet� esso si configura come un "atto destinatorio puro" e la meritevolezza degli scopi deve "essere valutata in modo stringente" rispetto agli interessi sacrificati dei creditori del conferente che sono estranei al vincolo.

Se il conferente rimane proprietario dei beni , in caso di contestazioni da parte dei suoi creditori, la tenuta del vincolo sar� sottoposta al vaglio del giudice, il quale dovr� valutare nel concreto e di volta in volta il grado di meritevolezza degli scopi per il quale � stato istituito.


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