Data: 06/06/2024 06:00:00 - Autore: Redazione

La Corte costituzionale (con la sentenza n. 99/2024 sotto allegata) ha dichiarato l'illegittimit� costituzionale dell'art. 42bis, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternit� e della paternit�, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui prevede che il trasferimento temporaneo del dipendente pubblico, con figli minori fino a tre anni di et�, possa essere disposto �ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attivit� lavorativa�, anzich� �ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale � fissata la residenza della famiglia o nella quale l'altro genitore eserciti la propria attivit� lavorativa�.

La sentenza ha innanzitutto chiarito che il trasferimento temporaneo dei dipendenti pubblici che siano genitori di figli minori di tre anni, proponendosi di favorire la ricomposizione dei nuclei familiari nei primissimi anni di vita dei figli nel caso in cui i genitori si trovino a vivere separati per esigenze lavorative, � chiaramente preordinato alla realizzazione dell'obiettivo costituzionale di sostegno e promozione della famiglia, dell'infanzia e della parit� dei genitori nell'accudire i figli.

Proprio alla luce di una simile ratio dell'istituto, non risulta ragionevole � e quindi in contrasto con l'art. 3 Cost. � consentire il trasferimento temporaneo solo nella provincia o regione in cui lavora l'altro genitore: una simile limitazione non assicura, infatti, una tutela adeguata in favore di quei nuclei familiari in cui entrambi i genitori lavorano in regioni diverse da quelle in cui � stata fissata la residenza familiare. D'altronde, si tratta di un'ipotesi che nella realt� � divenuta sempre meno rara, anche alla luce delle trasformazioni che hanno investito sia le modalit� di svolgimento delle prestazioni lavorative (attraverso le nuove tecnologie), sia i sistemi di trasporto. In relazione a tali casi, appare pienamente rispondente alla finalit� dell'istituto consentire almeno a uno dei genitori di lavorare, nel primo triennio di vita del figlio, in una sede che si trova nella regione o nella provincia in cui � stata fissata la residenza della famiglia e in cui � domiciliato il minore (ai sensi dell'art. 45, comma secondo, del codice civile).

Secondo la Corte costituzionale, un simile ampliamento dell'ambito di applicazione dell'istituto dell'assegnazione temporanea, oltre a risultare coerente con la finalit� di protezione della famiglia e di sostegno all'infanzia, risponde all'esigenza di preservare la pi� ampia autonomia dei genitori nelle scelte concernenti la definizione dell'indirizzo familiare.

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