Data: 10/06/2024 06:00:00 - Autore: Andrea Pedicone

Stalking ex fidanzato

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Una donna � stalkerizzata dal suo ex fidanzato il quale, per lasciarla in pace, le chiede del denaro. Senza perdersi d'animo, lei registra le loro conversazioni e lo denuncia.

L'uomo viene condannato sulla base di un audio riferibile alla conversazione con la vittima. La Corte di appello, infatti, ha riconosciuto la piena utilizzabilit� del file, pur senza aver acquisito il supporto con cui la registrazione � stata effettuata, sostenendo che si tratta di una semplice memorizzazione fonica di un fatto storico e quindi, come tale, perfettamente utilizzabile quale prova documentale.

Il ricorso in Cassazione

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L'uomo � quindi ricorso per Cassazione lamentando, tra le altre cose, la genuinit� della traccia audio giacch� se ne ignora la provenienza, proprio perch� non � acquisito il telefono con il quale � stata effettuata la registrazione.

Registrazione audio vale come prova

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Le osservazioni della difesa dell'uomo sono state ritenute infondate ed inammissibili. La registrazione fonografica di conversazioni realizzate clandestinamente da persona partecipe alle comunicazioni, � prova documentale disciplinata dall'articolo 234 c.p.p. (cfr. Cassazione 12347/2021 e SS.UU. 36747/2003). Scrivono i Giudici che "l'acquisizione al processo della registrazione pu� legittimamente avvenire attraverso il meccanismo di cui all'articolo 234, comma 1, c.p.p., che qualifica come documento tutto ci� che rappresenta fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografica, la fonografia o qualsiasi altro mezzo". Infatti, il nastro contenente la registrazione non � altro che la documentazione fonografica del colloquio. Esso integra quella prova che diversamente potrebbe non essere raggiunta, e pu� rappresentare una forma di autotutela e garanzia per la propria difesa. La giurisprudenza � consolidata e concorde nel ritenere la registrazione di un colloquio, effettuata da uno dei partecipanti, una prova documentale rappresentativa di un fatto storico (cfr. Cassazione 31342/2011 � Cassazione 16986/2009 � Cassazione 14829/2009). In particolare, ribadiscono i Giudici, "non � riconducibile alla nozione di intercettazione la registrazione fonografica, anche operata clandestinamente, di un colloquio svoltosi tra presenti, da un soggetto che ne sia partecipe o, comunque, sia ammesso ad assistervi, costituendo una forma di memorizzazione fonica di un fatto storio, della quale l'autore pu� disporre legittimamente, anche a fini di prova".

Confermata condanna per stalking

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Ritenendo quindi del tutto lecita ed utilizzabile la prova cos� acquisita, e prive di pregio le altre argomentazioni prevalentemente di carattere procedurale, con la sentenza numero 22484 del 4 giugno 2024 (sotto allegata), la seconda sezione penale della Suprema Corte ha confermato la condanna dell'uomo per i reati di atti persecutori e tentata estorsione.

Andrea Pedicone

Consulente investigativo ed in materia di protezione dei dati personali

Auditor/Lead Auditor Qualificato UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017


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