Rideterminando la sanzione in anni uno ed accogliendo il ricorso limitatamente ad un solo capo d'incolpazione, il CNF con la sentenza n. 66/2024 (sotto allegata), pubblicata il 26 maggio sul sito del Codice deontologico, ha rigettato tutte le altre doglianze del ricorrente, cogliendo l'occasione per ribadire il seguente principio:
"L'omessa restituzione al cliente della documentazione ricevuta per l'espletamento del mandato va deontologicamente sanzionata, atteso che ai sensi degli artt. 2235 c.c., 33 cdf (già art. 42 codice previgente) e 66 del R.d.l. n. 1578/33, l'avvocato non ha diritto di ritenere gli atti e i documenti di causa, ne" puo" subordinarne la restituzione al pagamento delle spese e dell'onorario".