Data: 11/06/2024 07:00:00 - Autore: Redazione

"Le dichiarazioni di deputati e senatori rese fuori dalle sedi delle Camere, quali quelle sui social media, sono insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost. al fine di proteggere da condizionamenti lo svolgimento del mandato. Devono per� pur sempre essere qualificabili come opinioni ed essere connesse all'esercizio della funzione parlamentare, oltre che essere espresse in forme improntate al rispetto della dignit� dei terzi". � quanto ha precisato e ribadito la Corte costituzionale con la sentenza n. 104/2024 (sotto allegata), con la quale ha respinto un conflitto di attribuzione promosso dal Tribunale di Milano contro la Camera dei deputati, che aveva affermato l'insindacabilit� delle dichiarazioni rese dall'allora deputato Carlo Fidanza in un video su Facebook pubblicato nel dicembre 2018.

Nel video, il deputato Fidanza aveva espresso affermazioni critiche in ordine a una mostra � intitolata "Porno per bambini" � che si sarebbe dovuta tenere in un locale a Milano. Due giorni dopo, a tal proposito aveva presentato un'interrogazione parlamentare. A seguito di querela per diffamazione presentata nel febbraio 2019, la Camera dei deputati � su richiesta del Tribunale di Milano � nel gennaio 2023 aveva deliberato che quelle affermazioni sono opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari, in quanto tali insindacabili ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost.

Il Tribunale di Milano, ritenendo invece che esse fossero espressione del diritto di critica di cui all'art. 21 Cost., ha promosso il conflitto, ritenendo impedito l'accertamento, che spetta all'autorit� giudiziaria, circa il superamento o meno dei limiti alla libert� di manifestazione del pensiero. Nel respingere il ricorso, la Corte ha ribadito che l'insindacabilit� delle opinioni prevista dall'art. 68, primo comma, Cost. vuole garantire alle Camere che i parlamentari possano svolgere nel modo pi� libero la rappresentanza della Nazione delineata dall'art. 67 Cost. Escludendo ogni forma di responsabilit� giuridica, la Costituzione pone dunque una deroga al principio di parit� di trattamento davanti alla giurisdizione, tanto pi� delicata in quanto l'opinione espressa dal parlamentare pu� collidere con beni della persona � onore, reputazione, dignit� � qualificati come inviolabili. Proprio in ragione del necessario contemperamento degli interessi in gioco, la Costituzione non protegge qualsivoglia opinione, ma soltanto quella resa nell'esercizio della funzione parlamentare, indipendentemente dal luogo in cui essa venga espressa.

La Corte ha sottolineato che il punto d'equilibrio tra gli antagonisti valori va ricercato necessariamente in concreto, dapprima per opera delle Camere e del potere giudiziario, poi ed eventualmente in sede di conflitto di attribuzione. A tal fine, quando si tratti di opinioni rese fuori dalle sedi parlamentari � e sempre che di opinioni si tratti e non, ad esempio, di insulti o minacce � la giurisprudenza costituzionale ha considerato indici rivelatori dell'esistenza della connessione con l'esercizio delle funzioni parlamentari la sostanziale corrispondenza con opinioni espresse nell'esercizio di attivit� parlamentare tipica e la sostanziale contestualit� temporale fra tale ultima attivit� e l'attivit� esterna. In tali circostanze, infatti, pur nell'ineliminabile diversit� degli strumenti e del linguaggio adoperato, le opinioni rese fuori dalle sedi vogliano dar conto del significato dell'attivit� compiuta nell'esercizio del mandato. Ci� non toglie che anche ad opinioni non connesse ad atti parlamentari possa essere applicato l'art. 68, primo comma, Cost., quando sia evidente e qualificato il nesso con l'esercizio della funzione parlamentare. In eventualit� del genere, lo scrutinio della Corte deve essere particolarmente rigoroso, in ragione dei contrapposti interessi costituzionali e per evitare che l'immunit� si trasformi in privilegio.

Deve trattarsi, dunque, non di opinioni politiche che pu� esprimere ogni cittadino nei limiti di cui all'art. 21 Cost., ma di opinioni funzionali all'esercizio del mandato parlamentare e della rappresentanza della Nazione: opinioni dunque che, proprio perch� espressive di una funzione cos� alta, siano �improntate al rispetto della dignit� dei destinatari della critica e della denuncia politica, in specie quando questi non siano a loro volta parlamentari: e ci� tanto pi� quando l'opinione � espressa per mezzo dei moderni mezzi di comunicazione � quali testate giornalistiche online o social media � che la rendono agevolmente reperibile e oggetto di ulteriore diffusione�. Applicando i richiamati principi, la Corte ha ritenuto che la Camera dei deputati abbia correttamente valutato che le dichiarazioni dell'allora deputato Fidanza fossero opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari.

Esse, infatti, erano funzionali a rappresentare, nella prospettiva del deputato, interessi generali, come d'altronde testimoniato dalla contestuale presentazione dell'interrogazione parlamentare, del tutto corrispondente nel suo significato, al di l� della fisiologica diversit� delle modalit� espressive, alle affermazioni rese nel video pubblicato su Facebook.

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