Data: 19/06/2024 07:00:00 - Autore: Redazione

Con il divorzio, viene meno l'incompatibilit� per gli affini del sindaco a ricoprire la carica di componente della giunta municipale e quella di vicesindaco.
Lo ha deciso la Consulta, con la sentenza n. 107/2024 (sotto allegata), con la quale � stata dichiarata l'illegittimit� costituzionale dell'art. 64, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) nella parte in cui prevede l'incompatibilit� per gli affini entro il terzo grado del sindaco, o del presidente della Giunta provinciale, a far parte della relativa Giunta, e a essere nominati rappresentanti del comune o della provincia, ove il rapporto di coniugio dal quale il vincolo di affinit� � stato determinato sia cessato.

La questione era stata sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 51 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, Prima sezione civile, che aveva ravvisato la violazione, ad opera della citata norma, del diritto all'elettorato passivo e la irragionevolezza intrinseca di una previsione che, in modo incoerente con il sistema, sortisce l'effetto di consentire l'accesso ad un ufficio pubblico politico all'ex coniuge di un amministratore locale, ma non all'ex affine. Il caso riguardava il coniuge divorziato della sorella del sindaco di un comune, il quale aveva proposto ricorso nei confronti della sentenza della Corte d'appello di Napoli che, in riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato la incompatibilit� a partecipare alla giunta municipale e a ricoprire la carica di vicesindaco dell'ex coniuge della sorella del sindaco. Nella specie, risulta manifestamente irragionevole, secondo la Corte, che, mentre l'ex coniuge del sindaco non � soggetto alle incompatibilit� in esame, lo sia l'affine anche dopo che il rapporto di coniugio dal quale il vincolo di affinit� � derivato sia cessato, cos� sganciandosi del tutto la sussistenza della causa di incompatibilit� dal rapporto di riferimento.

In realt�, la Cassazione aveva censurato l'art. 78, terzo comma, cod.civ. - che stabilisce in via generale l'incidenza sul vincolo di affinit� degli eventi della morte del coniuge e della dichiarazione di nullit� del matrimonio senza occuparsi degli effetti del divorzio - �implicitamente richiamato dall'art. 64, comma 4, T.U.E.L. �. La Corte costituzionale, ha ritenuto, invece, per l'�elevato grado di specificit� della disciplina dettata in punto di incompatibilit�, di circoscrivere il proprio sindacato all'art. 64 citato, quale specifica declinazione di una regola che non vive se non nei diversi contesti di riferimento. Poich� nelle varie situazioni previste dall'ordinamento lo status di affine pu�, di volta in volta, produrre effetti di attribuzione o di limitazione di un diritto, cui corrisponde di volta in volta un bilanciamento operato dal legislatore, la Corte costituzionale afferma che le censure sulla legittimit� delle norme in contestazione devono essere portate direttamente alla disciplina specialistica di settore.

Ci� posto, il giudice delle leggi ha ritenuto che l'art. 64, comma 4, citato, nella parte in cui prevede l'incompatibilit� per gli affini entro il terzo grado del sindaco, o del presidente della Giunta provinciale, a far parte della relativa Giunta, e a essere nominati rappresentanti del comune o della provincia, anche se il rapporto di coniugio dal quale il vincolo di affinit� � stato determinato sia cessato, si ponga in contrasto con l'art. 51 Cost., che disciplina il diritto di elettorato passivo, da ricondurre alla sfera dei diritti inviolabili sanciti dall'art. 2 Cost., e in relazione al quale le cause di incompatibilit� sono conformi a Costituzione solo nella misura in cui non introducano differenze di trattamento tra categorie omogenee di soggetti che non siano manifestamente irragionevoli e sproporzionate.

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