Data: 25/06/2024 06:00:00 - Autore: Redazione

L'avvocato deve svolgere la propria attivit� con lealt� e correttezza non solo nei confronti della parte assistita, ma anche verso i terzi in genere e verso la controparte, giacch� il dovere di lealt� e correttezza nell'esercizio della professione � un canone generale dell'agire di ogni avvocato, che mira a tutelare l'affidamento che la collettivit� ripone nell'avvocato stesso quale professionista leale e corretto in ogni ambito della propria attivit�". Cos� il Consiglio Nazionale Forense, nella sentenza n. 93/2024 (sotto allegata), pubblicata il 17 giugno sul sito del Codice deontologico, rigettando il ricorso di un legale avverso la decisione del CDD di Firenze che aveva irrogato la sanzione della sospensione di due mesi dall'esercizio della professione.

L'avvocato deve agire con lealt� e correttezza "non solo nei confronti della parte assistita ma anche verso i terzi in genere e verso la controparte, giacch� tali doveri rappresentano canoni generali dell'agire dell'avvocato che mira a tutelare l'affidamento che la collettivit� ripone nei suoi confronti quale professionista leale e corretto in ogni ambito della propria attivit� con il preciso dovere di evitare qualsiasi incompatibilit� con la permanenza dell'iscrizione all'albo" ricorda ancora il CNF rammentando che nell'attuale disciplina, l'art. 18, comma 1, lett. c) della Legge n. 147/2012, sancisce che la professione di avvocato � incompatibile "con la qualit� di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di societ� di persone, aventi quale finalit� l'esercizio di attivit� di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonch� con la qualit� di amministratore unico o consigliere delegato di societ� di capitali, anche in forma cooperativa, nonch� con la qualit� di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L'incompatibilit� non sussiste se l'oggetto della attivit� della societ� � limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari, nonch� per gli enti e consorzi pubblici e per le societ� a capitale interamente pubblico".

Da qui, la conseguenza per cui l'avvocato pu� detenere partecipazioni societarie, "ma gli � inibito, tranne nelle ipotesi eccezionali previste, l'esercizio di attivit� propriamente gestorie all'interno delle medesime collettivit� organizzate".

Per cui, nel caso di specie le norme indicate risultano violate e va confermata la sanzione della sospensione a carico del legale. Il ricorso � rigettato.


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