Data: 07/07/2024 06:00:00 - Autore: Francesco Pace

La vicenda sottesa e la questione giuridica

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Il caso in questione ha origine da una controversia in cui la convenuta aveva chiesto ed ottenuto nei confronti dell'attrice un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo omettendo però di menzionare l'esistenza di un pendente giudizio di cognizione ordinaria per il medesimo credito. Aveva quindi trascritto il pignoramento nonostante la previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.

Tale omissione ha portato una serie di azioni esecutive e conservatorie, culminando in una disputa su presunte azioni abusive e sui danni conseguenti.

L'attrice, infatti, ha impugnato la sentenza del Tribunale di Venezia con cui era stata rigettata la sua richiesta di risarcimento danni sostenendo che le azioni della convenuta erano, di fatto, "abusive".

Contesto normativo e giurisprudenziale

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La Corte d'Appello di Roma, nel rigettare l'appello dell'attrice, ha sottolineato che la pretesa risarcitoria ex art. 96 c.p.c. doveva essere avanzata nel giudizio già definito con sentenza avente ad oggetto, fra le parti, la risoluzione del preliminare di compravendita.

La Corte di cassazione, con l'ordinanza interlocutoria n. 17925/2024 (sotto allegata), ha rimesso la questione alla Prima Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, evidenziando una divergenza nell'interpretazione dell'articolo 96 c.p.c. riguardo al potere del giudice d'impugnazione di rilevare d'ufficio questioni pregiudiziali di rito.

Il punto della Cassazione

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La vicenda ha portato alla luce la questione della rilevabilità d'ufficio delle questioni processuali, che può avere implicazioni significative sul principio di contraddittorio e sulla correttezza procedurale.

La Corte di cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell'azione del giudice d'appello che, in assenza di impugnazione incidentale, ha ritenuto di poter rilevare d'ufficio la questione pregiudiziale.

La Corte di cassazione, in relazione al potere del giudice dell'impugnazione di rilevare d'ufficio questioni pregiudiziali di rito non rilevate nel precedente grado, ha rilevato l'esistenza di "decisioni difformi delle sezioni semplici".

Un primo orientamento sostiene, infatti, che il giudice d'impugnazione ha il dovere di rilevare d'ufficio l'inammissibilità di una domanda riconvenzionale se questa non è stata esplicitamente ammessa o rigettata per motivi di merito in primo grado. Questo orientamento è supportato dalle decisioni precedenti della Cassazione (cfr., Cass. n. 25934/2022 e n. 10641/2023), che enfatizzano l'importanza dell'error in procedendo censurabile in Cassazione.

Secondo altro indirizzo, invece, la rilevazione d'ufficio di una questione processuale soggetta a termini di decadenza dovrebbe avvenire entro il grado di giudizio in cui la questione "si è manifestata".

Qualora il giudice di primo grado abbia deciso la controversia nel merito senza pronunciarsi su tale questione, il rilievo d'ufficio nei gradi successivi resta precluso.

Infatti, se non sollevata o riproposta ritualmente, si forma un giudicato implicito interno che preclude ulteriori rilievi d'ufficio nei gradi successivi (Cass. n. 6762/2021, n. 26850/2022, n. 3352/2024).

Così si legge nell'ordinanza in questione: "la Sezione Terza civile, con riferimento ad un giudizio in cui una domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. era stata formulata dalla parte solo in seguito alla definizione del processo in cui la condotta asseritamente dannosa si era manifestata, ha disposto, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso alla Prima Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, sulla quale esiste contrasto, circa il potere del giudice dell'impugnazione di rilevare d'ufficio una questione pregiudiziale di rito non rilevata nel precedente grado, nel quale la domanda è stata rigettata nel merito, in mancanza di impugnazione incidentale della parte vittoriosa".

Conclusioni

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La sentenza in esame della Cassazione evidenzia la complessità e l'importanza dell'interpretazione corretta delle norme procedurali nel sistema giuridico italiano.

La decisione finale delle Sezioni Unite, attesa con interesse, potrebbe stabilire un precedente significativo per il futuro delle impugnazioni civili e la rilevazione d'ufficio delle questioni pregiudiziali di rito.


Avv. Francesco Pace

Studio Legale Cataldi sede di Roma

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