Data: 14/07/2024 06:00:00 - Autore: Redazione

Nel procedimento disciplinare, la richiesta di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento dev'essere anche tempestiva. Lo ha affermato il Consiglio Nazionale Forense nella sentenza n. 109/2024, pubblicata sul sito del Codice deontologico l'1 luglio 2024 (sotto allegata).
Nella specie, il professionista veniva sottoposto a procedimento disciplinare dal Consiglio Distrettuale di Disciplina di Torino per una serie di violazioni deontologiche e, all'esito dello stesso, gli veniva irrogata la sanzione di nove mesi di sospensione dall'esercizio della professione.

Da qui il ricorso al CNF.

Il Consiglio ha colto l'occasione, per affermare che "l'assenza del professionista all'udienza disciplinare comporta il necessario rinvio dell'udienza stessa solo qualora sia comprovata l'assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, specifico e documentato. Inoltre, è comunque onere dell'interessato comunicare tempestivamente l'impedimento a comparire, a pena di inaccoglibilità della domanda".

Nel caso di specie, l'incolpato aveva richiesto, peraltro in ritardo rispetto all'udienza in cui sarebbe dovuto comparire, il rinvio dell'udienza stessa sulla scorta di un certificato medico di un odontoiatra che diagnosticava "ascesso dentario con febbre".

In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto legittimo il mancato accoglimento dell'istanza di rinvio da parte del CDD. Ha rigettato inoltre il ricorso su tutta la linea, rimodulando soltanto la sanzione in 8 mesi di sospensione per la prescrizione dell'azione disciplinare relativamente al primo procedimento.

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