Data: 15/07/2024 06:00:00 - Autore: Antonio Accadia

Epatite C da emotrasfusione in sala parto

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La vicenda ha visto protagonista una donna che, a seguito di una trasfusione di sangue infetto ricevuta in un Ospedale di Arezzo durante il parto nel 1970, ha contratto l'infezione HCV. Dopo decenni di sofferenze e battaglie legali, la donna ha finalmente ottenuto il riconoscimento del proprio diritto al risarcimento del danno. Il danno biologico rappresenta una lesione all'integrità psicofisica della persona, che incide sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del soggetto. Tale concetto non si riferisce solo ai danni fisici, ma anche a quelli psichici. Analizziamo una recente sentenza del Tribunale di Firenze, che affronta il caso di un danno biologico causato da un'emotrasfusione e che rappresenta un importante precedente giurisprudenziale in materia di responsabilità civile per danni da emotrasfusione infetta.

Esposizione dei fatti e procedimenti legali:

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  • Nel Maggio 1970, alla donna, poco più che ventenne, fu praticata un'emotrasfusione presso l'Ospedale di Arezzo in occasione del parto, contraendo l'infezione HCV;
  • Nel 1999 all'età di circa 50 anni, le venne diagnosticata l'Epatite C;
  • Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 85/2017, ha rigettato l'eccezione di prescrizione e ha dichiarato la responsabilità del Ministero della Salute per il trattamento sanitario del maggio 1970;
  • Nel 2000 presentò la domanda di indennizzo ai sensi della legge 210/92 la quale venne respinta dalla CMO di Firenze per insussistenza del nesso causale;
  • Successivamente propose ricorso giudiziale e il Tribunale di Arezzo con sentenza n. 320/07 le aveva riconosciuto l'indennizzo, sentenza poi annullata dalla Corte di Appello di Firenze;
  • La Corte di Cassazione nel 2023 ha confermato il rigetto dell'indennizzo per completa remissione della patologia infettiva e per l'esclusione del danno psichico dalla tabella degli indennizzi. Dopo sei anni di sospensione del giudizio, la causa è stata riassunta ed è stata disposta una consulenza medico-legale che ha confermato la presenza di un danno permanente del 5% a causa della fibrosi epatica in esito all'epatite C contratta dalla paziente;
  • Nell'azione legale intrapresa contro il Ministero della Salute, l'attrice si è fatta rappresentare in giudizio dall'avv. Nicola Fabbri e dall'avv. Luca Fanfani del Foro di Arezzo;
  • L'11 Giugno 2024 il Tribunale di Firenze, in sede di giudizio di merito, con sentenza del Giudice Susanna Zanda accoglie la sua domanda, condannando il Ministero della Salute a risarcire i danni, da emotrasfusione, biologici, esistenziali, dinamico-relazionali e morali liquidandoli in euro 50 mila.

Risarcimento danni lungolatenti

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Nella recente sentenza del tribunale Ordinario di Firenze 2 Sez. civile dell'11 Giugno 2024 (sotto allegata), viene riportata la sentenza della Corte di cassazione n. 5119/2023 riguardante la giurisprudenza in materia di danni lungolatenti, ossia quei danni che si manifestano a distanza di tempo dal fatto illecito:

Danno biologico

Sentenza Cassazione Civile n. 5119/2023

Danno da emotrasfusione infetta: risarcimento danno biologico riconosciuto solo a partire dalla manifestazione dei sintomi della malattia, non dalla data della contrazione dell'infezione.

La Suprema Corte, con la sentenza in esame, ha chiarito che il danno biologico da emotrasfusione infetta deve essere provato mediante la manifestazione dei sintomi, che rappresentano il danno conseguenza e quindi sorge solo nel momento in cui gli stessi si manifestano e non dal momento della contrazione dell'infezione (art. 1233 c.c.). Il danno biologico non consiste nella mera lesione dell'integrità psicofisica, ma nelle conseguenze pregiudizievoli per la persona. In difetto di conseguenze, non può esserci un danno risarcibile, in quanto si configurerebbe un danno in re ipsa, dove non si ha la certezza del nesso causale tra un evento e gli effetti dannosi. "Finchè l'agente patogeno innescato dal fatto illecito non si manifesta, non si realizza alcun danno risarcibile. Solo il danno conseguenza costituisce il parametro per la determinazione del danno ingiusto".

Nel caso specifico è risultato provato un modesto danno biologico permanente del 5%, ma un significativo danno esistenziale e relazionale e si presume anche sussistente il danno morale.

Danno morale

Il danno morale, pur non essendo dimostrabile con la stessa evidenza del danno fisico, è stato riconosciuto sulla base del notorio e dell'id quod plerumque accidit, un concetto importante nel diritto, per valutare fatti e comportamenti basandosi su ciò che comunemente succede nella maggior parte dei casi. La consapevolezza di avere una malattia infettiva come l'Epatite C e le conseguenti limitazioni (della vita sociali, della sfera sessuale e lavorativa, le prolungate terapie da intraprendere etc.) che rappresentano, presumibilmente, una fonte di sofferenza interiore, costituiscono una prova di un rilevante danno esistenziale, relazionale e morale, giustificando un risarcimento.

Corte di cassazione sez. 3 Ordinanza n. 2725/2024

La suprema Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 2725/2024, in merito al danno da emotrasfusione, conferma quanto riportato sopra: "In tema di danni lungolatenti da emotrasfusione, il momento della contrazione della malattia è di per sé irrilevante a fini risarcitori; quanto ai successivi momenti, la manifestazione di sintomi incidenti sull'integrità fisica può radicare il diritto al risarcimento del danno biologico, mentre l'acquisita consapevolezza della specifica e grave patologia diagnosticata, eventualmente anche precedente all'apparizione dei sintomi, può far sorgere il diritto al risarcimento del danno morale da sofferenza".

Il Tribunale ha quindi ritenuto sussistente il danno morale considerando le prove documentali, testimonianze e CTU e lo stravolgimento delle abitudini di vita della donna per giungere a questa determinazione.

Criteri liquidatori del danno da responsabilità contrattuale

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Nella sentenza viene poi specificato che è necessario determinare la legge applicabile in caso di danno da responsabilità contrattuale, considerando che le disposizioni relative alle lesioni di lieve entità derivanti da sinistri stradali e da responsabilità sanitaria non sono direttamente applicabili al caso in questione. Poiché il fatto illecito è avvenuto in data 29.12.2000, le leggi successive come il codice delle assicurazioni e la legge Gelli Bianco del 2005 e del 2017 non si applicano retroattivamente. Pertanto, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, occorre fare riferimento alle tabelle dei tribunali di Milano o Roma, che non distinguono tra lesioni macro e micro-permanenti. Questo approccio considera la data in cui il danno si è manifestato come il momento rilevante, conformemente al principio di retroattività, secondo il quale le leggi non hanno effetto retroattivo, a meno che non sia previsto espressamente dal legislatore. Questo significa che le norme giuridiche di solito si applicano solo agli atti e ai fatti che si verificano dopo l'entrata in vigore della legge stessa, senza influenzare gli eventi che si sono verificati in precedenza. In altre parole, le leggi nuove generalmente non possono essere retroattive, a meno che non vi sia una disposizione specifica che le renda tali.

All'attrice è stata liquidata la somma di 50.000 euro, di cui 6.575 euro per il danno biologico e il resto per il danno esistenziale, relazionale e morale.

Il criterio di liquidazione dei diversi danni subiti dall'attrice si basa su valutazioni specifiche relative al danno biologico, esistenziale, relazionale e morale.

  • Il danno biologico è stato quantificato in 6.575 euro sulla base delle conseguenze dirette sulla salute fisica dell'attrice dovute alla malattia infettiva contratta;
  • Il danno esistenziale è stato valutato considerando gli impatti sulla vita quotidiana e sul benessere complessivo dell'attrice a causa della malattia, anche in termini di limitazioni fisiche e psicologiche;
  • Il danno relazionale è stato preso in considerazione valutando le ripercussioni sui rapporti sociali e familiari dell'attrice a causa della malattia, inclusi possibili disagi emotivi e sociali;
  • Il danno morale è stato quantificato tenendo conto dell'impatto psicologico e emotivo dell'evento traumatico sulla salute mentale e il benessere dell'attrice;
Il giudizio di danno morale e dinamico relazionale separato dal modesto danno biologico è supportato da testimonianze, prove documentali e due CTU medico-legali e dall'id quod plerumque accidit con l'obiettivo di garantire un risarcimento equo e proporzionato alle diverse forme di danno subite dall'attrice.

Considerazioni finali

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Con la sentenza emessa dal Giudice dott.ssa Susanna Zanda del Tribunale di Firenze l'11 giugno 2024, il Ministero della Salute è stato condannato a risarcire i danni da emotrasfusione all'attrice per 50.000 euro e a rimborsare le spese processuali e delle consulenze tecniche.

La sentenza sottolinea l'importanza di valutare i danni non solo dal punto di vista biologico, ma anche da quello esistenziale e morale, tenendo conto delle prove raccolte e della sofferenza intrapsichica derivante dalla malattia contratta.

La decisione si basa su principi consolidati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, che riconosce il diritto al risarcimento del danno anche in presenza di conseguenze non patrimoniali gravi, come nel caso della contrazione di malattie infettive con ripercussioni significative sulla vita della persona, consolidandone i seguenti principi giurisprudenziali:

  • Il diritto al risarcimento del danno biologico sorge nel momento in cui si manifestano i sintomi della malattia e non dalla contrazione dell'infezione" (Sentenza Cassazione Civile n. 5119/2023);
  • Il danno biologico non consiste nella mera lesione dell'integrità psicofisica ma nelle conseguenze pregiudizievoli per la persona;
  • "L'acquisita consapevolezza della specifica e grave patologia può far sorgere il diritto al risarcimento del danno morale da sofferenza" (Corte di Cassazione sez. 3 Ordinanza n. 2725/2024);
  • Il danno esistenziale, relazionale e morale è risarcibile in caso di emotrasfusione infetta.

Questi principi sono stati ampiamente recepiti dal tribunale di Firenze aprendo la strada a ulteriori casi simili.


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