Data: 21/07/2024 06:00:00 - Autore: Redazione

Corretta la sospensione per l'avvocato che non paga il canone dell'immobile condotto in locazione. Ciò perché "commette e consuma illecito deontologico l'avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi (art. 64 cdf) e ciò indipendentemente dalla natura privata o meno del debito, atteso che tale onere di natura deontologica, oltre che di natura giuridica, è finalizzato a tutelare l'affidamento dei terzi nella capacità dell'avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva dall'inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull'immagine della classe forense". Così il Consiglio Nazionale Forense nella sentenza n. 118/2024 (sotto allegata), pubblicata il 4 luglio sul sito del Codice deontologico, esprimendosi sul ricorso di un legale sanzionato dal CDD di Brescia con la sospensione dall'attività professionale per mesi quattro per una serie di violazioni deontologiche. Tra cui, appunto l'inadempimento alle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione, con bollette di utenze e canoni impagati per oltre 50mila euro.

"Ancora più grave risulta essere l'illecito deontologico nel caso in cui il professionista, non adempiendo ad obbligazioni titolate, giunga a subire protesti, sentenze, atti di precetto e richieste di pignoramento, considerato che l'immagine dell'avvocato risulta in tal modo compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto quali giudici ed ufficiali giudiziari" aggiunge il CNF.

Per cui, rigettando il ricorso il Consiglio ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall'attività professionale per mesi quattro. "Si tratta - infatti conclude il CNF - di una sanzione assolutamente adeguata in relazione alle condotte dell'incolpato, tanto più se si considera che tale sanzione sarebbe già stata ampiamente giustificata anche dalla sola violazione dell'art. 64 Cdf".


Tutte le notizie