Data: 21/07/2024 06:00:00 - Autore: Redazione

Corretta la sospensione per l'avvocato che non paga il canone dell'immobile condotto in locazione. Ci� perch� "commette e consuma illecito deontologico l'avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi (art. 64 cdf) e ci� indipendentemente dalla natura privata o meno del debito, atteso che tale onere di natura deontologica, oltre che di natura giuridica, � finalizzato a tutelare l'affidamento dei terzi nella capacit� dell'avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e la negativa pubblicit� che deriva dall'inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor pi� sull'immagine della classe forense". Cos� il Consiglio Nazionale Forense nella sentenza n. 118/2024 (sotto allegata), pubblicata il 4 luglio sul sito del Codice deontologico, esprimendosi sul ricorso di un legale sanzionato dal CDD di Brescia con la sospensione dall'attivit� professionale per mesi quattro per una serie di violazioni deontologiche. Tra cui, appunto l'inadempimento alle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione, con bollette di utenze e canoni impagati per oltre 50mila euro.

"Ancora pi� grave risulta essere l'illecito deontologico nel caso in cui il professionista, non adempiendo ad obbligazioni titolate, giunga a subire protesti, sentenze, atti di precetto e richieste di pignoramento, considerato che l'immagine dell'avvocato risulta in tal modo compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto quali giudici ed ufficiali giudiziari" aggiunge il CNF.

Per cui, rigettando il ricorso il Consiglio ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall'attivit� professionale per mesi quattro. "Si tratta - infatti conclude il CNF - di una sanzione assolutamente adeguata in relazione alle condotte dell'incolpato, tanto pi� se si considera che tale sanzione sarebbe gi� stata ampiamente giustificata anche dalla sola violazione dell'art. 64 Cdf".


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