Data: 22/07/2024 06:00:00 - Autore: Redazione

"L'obbligo di formazione continua sussiste per il solo fatto dell'iscrizione nell'albo e non subisce deroga n� attenuazioni nel caso di impegni professionali ritenuti tanto assorbenti da precludere -in thesi- la stessa possibilit� materiale di acquisire i "crediti formativi" richiesti giacch�, diversamente ragionando, detto obbligo finirebbe per dover essere adempiuto con le modalit� regolamentari previste solo dall'iscritto all'albo che svolga la propria attivit� in modo marginale, episodico e discontinuo". Lo ha stabilito il Consiglio Nazionale Forense nella sentenza n. 121/2024 (sotto allegata), pubblicata il 7 luglio sul sito del Codice deontologico.

Il CNF � stato chiamato ad esprimersi sul ricorso di un'avvocatessa sanzionata dal CDD di Milano con la sanzione disciplinare della sospensione dall�esercizio della professione forense per mesi due "per essere venuta meno ai doveri di cui agli artt. 15 e 70 comma 6 del Codice Deontologico Forense, per non aver adempiuto compiutamente all�obbligo formativo per il triennio 2014/2016 non avendo conseguito alcun credito formativo n� nelle materie facoltative n� in quelle obbligatorie�.

Il Consiglio ricorda preliminarmente che "l�obbligo degli Avvocati di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale viene disciplinato dalla legge n. 247/2012, che all� art. 11 lo qualifica come finalizzato ad �assicurare la qualit� delle prestazioni professionali e di contribuire al 2 migliore esercizio della professione nell�interesse dei clienti e dell�amministrazione della giustizia�". A ci� si aggiungono il Regolamento CNF 16 luglio 2014, n. 6 (Regolamento per la formazione continua) che nell�art. 12 comma 1 ha previsto - ai fini del rispetto dell�obbligo formativo sancito dall�art. 11 L.247/2012 - la partecipazione effettiva e documentata alle attivit� di aggiornamento e formazione, prevedendo un periodo di valutazione dell�obbligo di durata triennale, nonch� la previsione di cui all'art. 15 del Codice Deontologico Forense, il quale dispone che �L�Avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attivit� prevalente�

La giurisprudenza domestica, afferma ancora il CNF, "� univoca nel ritenere che l�intensa attivit� lavorativa non scrimina l�inadempimento al dovere di formazione e aggiornamento professionale" (CNF, sentenza del 1� dicembre 2017, n. 204) e la violazione dell�obbligo formativo � scriminata - solo - dallo stato di necessit�".

Nella fattispecie in esame, tuttavia, � oggetto di impugnazione unicamente l�entit� della sanzione disciplinare applicata, posto che la ricorrente chiede la riforma della decisione impugnata con irrogazione della sanzione pi� lieve dell�avvertimento, come prevista dall�art. 70 commi 6 e 7 del vigente Codice Deontologico Forense, ovvero, in subordine, quella della censura.

Atteso che la violazione del dovere di formazione, contemplata dall� art. 70, comma 6 CDF prevede quale sanzione espressa, in via edittale, l�avvertimento e che nella specie sussistevano circostanze attenuanti, sentenzia il CNF, "appare sproporzionata la sanzione disciplinare della sospensione dall�esercizio della professione forense per mesi due irrogata dal CDD di Milano, con decisione meritevole di riforma in quanto erroneamente � stata ritenuta aggravante una circostanza (il non aver partecipato al procedimento disciplinare), che di per s� - secondo indirizzo giurisprudenziale unanime � ha invece valore attenuante".

Da qui l'accoglimento del ricorso e la sostituzione della sanzione della sospensione con quella dell'avvertimento.


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