Data: 26/07/2024 07:00:00 - Autore: Redazione

Con la sentenza n. 143/2024 (sotto allegata), la Corte costituzionale ha deciso le questioni di legittimit� costituzionale promosse dal Tribunale di Bolzano in materia di rettificazione di attribuzione di sesso.
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate nei confronti dell'art. 1 della legge n. 164 del 1982, nella parte in cui non prevede che la rettificazione possa determinare l'attribuzione di un genere "non binario" (n� maschile, n� femminile).
Infatti, �l'eventuale introduzione di un terzo genere di stato civile avrebbe un impatto generale, che postula necessariamente un intervento legislativo di sistema, nei vari settori dell'ordinamento e per i numerosi istituti attualmente regolati con logica binaria�.
La sentenza sottolinea al riguardo che la caratterizzazione binaria (uomo-donna) informa, tra l'altro, il diritto di famiglia, del lavoro e dello sport, la disciplina dello stato civile e del prenome, la conformazione dei "luoghi di contatto" (carceri, ospedali e simili). La Corte rileva tuttavia che �la percezione dell'individuo di non appartenere n� al sesso femminile, n� a quello maschile � da cui nasce l'esigenza di essere riconosciuto in una identit� "altra" � genera una situazione di disagio significativa rispetto al principio personalistico cui l'ordinamento costituzionale riconosce centralit� (art. 2 Cost.)� e che, �nella misura in cui pu� indurre disparit� di trattamento o compromettere il benessere psicofisico della persona, questa condizione pu� del pari sollevare un tema di rispetto della dignit� sociale e di tutela della salute, alla luce degli artt. 3 e 32 Cost.�.
�Tali considerazioni� � conclude la Corte � �unitamente alle indicazioni del diritto comparato e dell'Unione europea, pongono la condizione non binaria all'attenzione del legislatore, primo interprete della sensibilit� sociale�.

La Corte ha poi dichiarato l'illegittimit� costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali gi� intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso.
La Consulta ha infatti osservato che, potendo il percorso di transizione di genere �compiersi gi� mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico�, la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa a un trattamento chirurgico che �avverrebbe comunque dopo la gi� disposta rettificazione�.
In questi casi, il regime autorizzatorio, non essendo funzionale a determinare i presupposti della rettificazione, gi� verificatisi a prescindere dal trattamento chirurgico, viola l'art. 3 Cost., in quanto �non corrisponde pi� alla ratio legis�.

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